Blocco navale

Il blocco navale è un'azione militare finalizzata a impedire l'accesso e l'uscita di navi dai porti di un Paese o di un territorio. Dopo la creazione delle Nazioni Unite, il blocco navale nel 1945 è stato disciplinato dal diritto internazionale, in particolare dall'articolo 42 dello statuto delle Nazioni Unite e non è consentito al di fuori dei casi di legittima difesa [1]

Il 14 dicembre 1974 la Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 3314 (XXXIX) all’art. 3, lettera c lo definisce come un atto di aggressione, subordinatamente e in conformità con le disposizioni dell'articolo 2 della medesima risoluzione: «Il blocco dei porti o delle coste di uno Stato da parte delle forze armate di un altro Stato», se svolto in assenza di dichiarazione di guerra[2].

Descrizione

Un blocco navale legittimo deve comunque rispettare i seguenti criteri stabiliti dalle Convenzioni di Ginevra[3]:

  • prima dell'attuazione la forza militare che lo attua deve comunicare alle nazioni terze non belligeranti la definizione geografica della zona soggetta al blocco stesso;
  • l'imparzialità del blocco nei confronti delle nazioni non belligeranti;
  • la possibilità di catturare qualsiasi imbarcazione mercantile che violi il blocco e il suo deferimento a un apposito tribunale delle prede;
  • la possibilità di attaccare qualsiasi imbarcazione mercantile nemica che opponga resistenza al blocco navale;
  • l'obbligo da parte della forza militare che attua il blocco di permettere il passaggio di carichi contenenti beni di prima necessità e medicinali per la popolazione locale.

Blocchi navali storici

Note

  1. ↑ Should the Security Council consider that measures provided for in Article 41 would be inadequate or have proved to be inadequate, it may take such action by air, sea, or land forces as may be necessary to maintain or restore international peace and security. Such action may include demonstrations, blockade, and other operations by air, sea, or land forces of Members of the United NationsCHARTER OF THE UNITED NATIONS AND STATUTE OF THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE.
  2. ↑ Article 3 Any of the following acts, regardless of a declaration of war, shall, subject to and in accordance with the provisions of article 2, qualify as an act of aggression: (a)... (b)... (c) The blockade of the ports or coasts of a State by the armed forces of another State; United Nations General Assembly Resolution 3314 (XXIX), 14 December 1974, su documents-dds-ny.un.org.
  3. ↑ Glossario di diritto del mare - Marina Militare - Difesa - III edizione (PDF), su marina.difesa.it. URL consultato il 6 ottobre 2025 (archiviato dall'url originale il 25 maggio 2024).

Voci correlate

Altri progetti

Collegamenti esterni

Controllo di autoritàThesaurus BNCF 49496 · GND (DE) 4146020-0