Colli Martani

Colli Martani
Disciplinare DOC
StatoItalia (bandiera) Italia
Regione  Umbria
Data decreto21 dicembre 1988
Tipi regolamentati
Fonte: Disciplinare di produzione[1]

Colli Martani è la denominazione di origine controllata di alcuni vini prodotti in provincia di Perugia.

Zona di produzione

La zona di produzione delle uve comprende le aree vitate presenti nei comuni di Gualdo Cattaneo e Giano dell'Umbria e in parte dei comuni di Todi, Massa Martana, Monte Castello Vibio, Montefalco, Castel Ritaldi, Spoleto, Bevagna, Cannara, Bettona, Deruta e Collazzone.

Disciplinare

La DOC è stata approvata con DPR 21.12.1988 G.U. 145
Successivamente il disciplinare ha subito le seguenti modifiche:

  • DM 04.09.2003 G.U. 215
  • DM 06.07.2009 G.U. 173
  • DM 30.11.2011 G.U. pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf

La versione in vigore è stata approvata con DM 07.03.2014 pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf[1]

Tipologie

Rosso

Uvaggio: Sangiovese: minimo 50%

Bianco

Uvaggio: Trebbiano Toscano: minimo 50%; altri vitigni a bacca bianca non aromatici massimo 50%; Malvasia Bianca di Candia e Malvasia Bianca Lunga: massimo 10%

Trebbiano

Uvaggio: Trebbiano Toscano: minimo 85%; Malvasia Bianca di Candia e Malvasia Bianca Lunga, massimo 10%

Grechetto

Uvaggio: Grechetto: minimo 85%; altri vitigni a bacca bianca massimo: 15%; Malvasia Bianca di Candia e Malvasia Bianca Lunga, massimo 10%.

Grechetto di Todi

Il riferimento geografico "di Todi" spetta al Grechetto ottenuto esclusivamente da uve prodotte nel comune di Todi

Sangiovese

Uvaggio: Sangiovese: minimo 85%;
Invecchiamento minimo: un anno; per la menzione "Riserva" occorrono un anno in botti e un anno in bottiglia.

Cabernet Sauvignon

Uvaggio: Cabernet Sauvignon: minimo 85%
Invecchiamento minimo: un anno; per la menzione "Riserva" occorrono un anno in botti e un anno in bottiglia.

Merlot

Uvaggio: Merlot: minimo 85%
Invecchiamento minimo: un anno; per la menzione "Riserva" occorrono un anno in botti e un anno in bottiglia.

Sauvignon

Uvaggio: Sauvignon: minimo 85%; altri vitigni a bacca bianca non aromatici massimo: 15%. Malvasia Bianca di Candia e Malvasia Bianca Lunga massimo: 10%

Chardonnay

Uvaggio: Chardonnay: minimo 85%; altri vitigni a bacca bianca non aromatici massimo: 15%. Malvasia Bianca di Candia e Malvasia Bianca Lunga massimo: 10%

Riesling

Uvaggio: Riesling: minimo 85%; altri vitigni a bacca bianca non aromatici massimo: 15%. Malvasia Bianca di Candia e Malvasia Bianca Lunga massimo: 10%

Spumante

Uvaggio: Grechetto, Chardonnay, Pinot Nero: minimo 50%; altri vitigni a bacca bianca non aromatici massimo: 15%. Malvasia Bianca di Candia e Malvasia Bianca Lunga massimo: 10%

Vernaccia nera

Definibile anche "Vernaccia" Uvaggio: Vernaccia nera: minimo 85%

Vernaccia di Cannara

Il riferimento geografico "di Cannara" spetta alla Vernaccia ottenuta esclusivamente da uve prodotte nel comune di Cannara

Note

  1. 1 2 Disciplinare di produzione, su catalogoviti.politicheagricole.it.