Colli Martani
| Colli Martani | |
|---|---|
| Disciplinare DOC | |
| Stato | |
| Regione | |
| Data decreto | 21 dicembre 1988 |
| Tipi regolamentati | |
| Fonte: Disciplinare di produzione[1] | |
Colli Martani è la denominazione di origine controllata di alcuni vini prodotti in provincia di Perugia.
Zona di produzione
La zona di produzione delle uve comprende le aree vitate presenti nei comuni di Gualdo Cattaneo e Giano dell'Umbria e in parte dei comuni di Todi, Massa Martana, Monte Castello Vibio, Montefalco, Castel Ritaldi, Spoleto, Bevagna, Cannara, Bettona, Deruta e Collazzone.
Disciplinare
La DOC è stata approvata con DPR 21.12.1988 G.U. 145
Successivamente il disciplinare ha subito le seguenti modifiche:
- DM 04.09.2003 G.U. 215
- DM 06.07.2009 G.U. 173
- DM 30.11.2011 G.U. pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
La versione in vigore è stata approvata con DM 07.03.2014 pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf[1]
Tipologie
Rosso
Uvaggio: Sangiovese: minimo 50%
Bianco
Uvaggio: Trebbiano Toscano: minimo 50%; altri vitigni a bacca bianca non aromatici massimo 50%; Malvasia Bianca di Candia e Malvasia Bianca Lunga: massimo 10%
Trebbiano
Uvaggio: Trebbiano Toscano: minimo 85%; Malvasia Bianca di Candia e Malvasia Bianca Lunga, massimo 10%
Grechetto
Uvaggio: Grechetto: minimo 85%; altri vitigni a bacca bianca massimo: 15%; Malvasia Bianca di Candia e Malvasia Bianca Lunga, massimo 10%.
Grechetto di Todi
Il riferimento geografico "di Todi" spetta al Grechetto ottenuto esclusivamente da uve prodotte nel comune di Todi
Sangiovese
Uvaggio: Sangiovese: minimo 85%;
Invecchiamento minimo: un anno; per la menzione "Riserva" occorrono un anno in botti e un anno in bottiglia.
Cabernet Sauvignon
Uvaggio: Cabernet Sauvignon: minimo 85%
Invecchiamento minimo: un anno; per la menzione "Riserva" occorrono un anno in botti e un anno in bottiglia.
Merlot
Uvaggio: Merlot: minimo 85%
Invecchiamento minimo: un anno; per la menzione "Riserva" occorrono un anno in botti e un anno in bottiglia.
Sauvignon
Uvaggio: Sauvignon: minimo 85%; altri vitigni a bacca bianca non aromatici massimo: 15%. Malvasia Bianca di Candia e Malvasia Bianca Lunga massimo: 10%
Chardonnay
Uvaggio: Chardonnay: minimo 85%; altri vitigni a bacca bianca non aromatici massimo: 15%. Malvasia Bianca di Candia e Malvasia Bianca Lunga massimo: 10%
Riesling
Uvaggio: Riesling: minimo 85%; altri vitigni a bacca bianca non aromatici massimo: 15%. Malvasia Bianca di Candia e Malvasia Bianca Lunga massimo: 10%
Spumante
Uvaggio: Grechetto, Chardonnay, Pinot Nero: minimo 50%; altri vitigni a bacca bianca non aromatici massimo: 15%. Malvasia Bianca di Candia e Malvasia Bianca Lunga massimo: 10%
Vernaccia nera
Definibile anche "Vernaccia" Uvaggio: Vernaccia nera: minimo 85%
Vernaccia di Cannara
Il riferimento geografico "di Cannara" spetta alla Vernaccia ottenuta esclusivamente da uve prodotte nel comune di Cannara
Note
- 1 2 Disciplinare di produzione, su catalogoviti.politicheagricole.it.