Forza maggiore

Forza maggiore, in diritto, indica qualsiasi energia esterna contro la quale il soggetto non è in grado di resistere e che perciò lo costringe necessariamente ad agire.[1]

Ad esempio si ha forza maggiore allorché un operaio, cadendo da una impalcatura a causa di una tromba d'aria, provochi lesioni ad altro soggetto passivo. In questo caso non può dirsi che l'evento sia stato cagionato dall'operaio con coscienza e volontà.

Nel diritto penale

Per tale ragione il codice penale italiano all'art. 45 ha previsto la forza maggiore quale causa di esenzione della responsabilità stabilendo che "non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore".[2]

Occorre comunque sottolineare che parte della dottrina ritenga applicabile tale previsione alle sole condotte omissive, poiché in tutte le altre ipotesi risulterebbe applicabile l'art. 42 primo comma (assenza di coscienza e volontà della condotta).[3]

Nel diritto civile e amministrativo

Nel diritto civile italiano la forza maggiore non è definita in modo espresso dal codice civile, ma è richiamata dall'art. 1256 quale causa di non imputabilità dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione: l'obbligazione si estingue quando, per causa non imputabile al debitore — tra cui rientrano il caso fortuito e la forza maggiore — la prestazione diventa impossibile.[4]

In ambito contrattuale le cause di forza maggiore sono le condizioni alla verificazione delle quali cade l'obbligazione a fornire una prestazione contrattualmente prevista, senza che dalla mancata prestazione possano dipendere penali od altri effetti non previsti dall'accordo negoziato.

Nel diritto italiano le cause di forza maggiore rilevano ad esempio nel contratto d'appalto, anche quando una delle parti sia la pubblica amministrazione. L'art. 24 del Capitolato generale d'Appalto dei lavori pubblici (D.M. 19 aprile 2000, n. 145) ammette la sospensione dei lavori ordinata dal direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, forza maggiore, o altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione e la realizzazione a regola d'arte dei lavori, tra cui la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera.[5]

Le cause di forza maggiore comprendono in genere le seguenti situazioni, quando si manifestino in qualità o quantità non prevedibili usando dell'ordinaria diligenza:

Nell'ambito di un appalto pubblico, il rinvenimento di reperti archeologici va correttamente inquadrato come causa di forza maggiore impeditiva della prosecuzione dei lavori. Si tratta dell'adempimento di doveri imposti dalla legge (factum principis), per i quali nessuna discrezionalità ha l'ente committente nella scelta di sospendere l'esecuzione dell'appalto, atteso che solo il nulla osta della competente sovrintendenza può consentire la prosecuzione eventuale dei lavori.[6]

Testi normativi di riferimento

Note

  1. ↑ Art. 45 – Caso fortuito o forza maggiore, su Brocardi.it. URL consultato il 4 giugno 2026.
  2. ↑ Codice penale, art. 45.
  3. ↑ Art. 45 – Caso fortuito o forza maggiore – Commentato, su Filodiritto.com. URL consultato il 4 giugno 2026.
  4. ↑ Codice civile, art. 1256.
  5. ↑ D.M. 19 aprile 2000, n. 145, art. 24, in Decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, su Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. URL consultato il 4 giugno 2026..
  6. ↑ Cass. civ., sez. I, 14 maggio 2005, n. 10133; conforme Cass. civ., sez. I, 5 febbraio 2016, n. 2316.

Voci correlate

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