Inscriptio
Nel linguaggio giuridico romano, l'inscriptio (dal latino inscribere, "scrivere sopra" o "intestare") indica la parte iniziale di un documento giuridico, di una costituzione imperiale o di un frammento dottrinale, volta a identificare l'autorità emanante e il destinatario dell'atto, oppure l'autore e la fonte letteraria del testo.
L'inscriptio nelle costituzioni imperiali
Nelle leggi e nei rescritti imperiali (raccolti ad esempio nel Codice Teodosiano o nel Codice Giustinianeo), l'inscriptio contiene:
- L'emittente: Il nome dell'imperatore (o dei co-imperatori in caso di regno congiunto) con i relativi titoli ufficiali (es. Imperator Caesar Flavius Iustinianus Pius Felix Victor Triumphator Semper Augustus).
- Il destinatario: Il soggetto a cui l'atto è rivolto. Poteva essere un alto funzionario pubblico (es. un prefetto del pretorio), una corporazione, una città o un privato cittadino (specialmente nei rescritti).
A livello strutturale, l'inscriptio si contrappone alla subscriptio, che si trova invece alla fine del provvedimento e contiene la datazione (espressa tramite i consoli in carica) e il luogo di emissione o pubblicazione.
Esempio : Imperator Antoninus Augustus ad Volumnium. (L'imperatore Caracalla al destinatario Volumnio)[1].
L'inscriptio nei frammenti del Digesto (Iura)
Nel Digesto (o Pandette), promulgato da Giustiniano nel 533 d.C., l'inscriptio assume un ruolo leggermente diverso ma cruciale per la storia del diritto.
I commissari giustinianei, guidati da Triboniano, ricevettero l'ordine esplicito dall'imperatore (nella costituzione Deo Auctore) di non cancellare i nomi dei giuristi classici dalle cui opere venivano estratti i singoli passi. Ogni frammento inserito nei 50 libri del Digesto è quindi preceduto da un'inscriptio che indica:
- Il nome del giurista autore del testo (es. Ulpiano, Papiniano, Gaio, Paolo).
- Il titolo dell'opera originaria (es. Libri ad Sabinum, Libri ad Edictum, Responsa).
- Il numero del libro specifico da cui è stato prelevato il brano.
Esempio (D. 1.1.1 pr.): Ulpianus libro primo institutionum. (Ulpiano, nel primo libro delle sue Istituzioni).
Sebbene l'inscriptio sia formalmente presente, i compilatori giustinianei hanno spesso tagliato, modificato o interpolato il testo interno del frammento per adattarlo alle esigenze del diritto del VI secolo, eliminando le opinioni ormai obsolete. Tuttavia, essa è rimasta intatta nella maggior parte dei casi[2].
Importanza scientifica e storiografica
L'inscriptio è lo strumento principale della critica interpolazionistica e della moderna scienza del diritto romano. Senza di essa, l'opera di studiosi come Otto Lenel (autore della fondamentale Palingesia Iuris Civilis) sarebbe stata impossibile[3]. Grazie alle inscriptiones, gli storici sono riusciti a isolare i frammenti sparsi nel Digesto e "rimontarli" nell'ordine originario in cui i giuristi classici li avevano scritti, studiare l'evoluzione del pensiero di un singolo giurista e a comprendere la struttura profonda di opere perdute (come i commentari all'Editto del Pretore)[4].
Note
- ↑ E. Volterra, «Il problema del testo delle costituzioni imperiali», in AA.VV., La critica del testo, Firenze 1971, II, 948 [= Id., Scritti giuridici, Napoli 1994, VI, 130].
- ↑ A. Bernier, Il problema delle inscriptiones del Codice Teodosiano, Koinonia - Rivista dell'Associazione di Studi Tardoantichi, 2018.
- ↑ Otto Lenel, Palingenesia Iuris Civilis (2 voll., Lipsia, 1889).
- ↑ Franz Wieacker, Textstufen klassischer Juristen, Gottinga, 1960..