Inscriptio

Nel linguaggio giuridico romano, l'inscriptio (dal latino inscribere, "scrivere sopra" o "intestare") indica la parte iniziale di un documento giuridico, di una costituzione imperiale o di un frammento dottrinale, volta a identificare l'autorità emanante e il destinatario dell'atto, oppure l'autore e la fonte letteraria del testo.

L'inscriptio nelle costituzioni imperiali

Nelle leggi e nei rescritti imperiali (raccolti ad esempio nel Codice Teodosiano o nel Codice Giustinianeo), l'inscriptio contiene:

  • L'emittente: Il nome dell'imperatore (o dei co-imperatori in caso di regno congiunto) con i relativi titoli ufficiali (es. Imperator Caesar Flavius Iustinianus Pius Felix Victor Triumphator Semper Augustus).
  • Il destinatario: Il soggetto a cui l'atto è rivolto. Poteva essere un alto funzionario pubblico (es. un prefetto del pretorio), una corporazione, una città o un privato cittadino (specialmente nei rescritti).

A livello strutturale, l'inscriptio si contrappone alla subscriptio, che si trova invece alla fine del provvedimento e contiene la datazione (espressa tramite i consoli in carica) e il luogo di emissione o pubblicazione.

Esempio : Imperator Antoninus Augustus ad Volumnium. (L'imperatore Caracalla al destinatario Volumnio)[1].

L'inscriptio nei frammenti del Digesto (Iura)

Nel Digesto (o Pandette), promulgato da Giustiniano nel 533 d.C., l'inscriptio assume un ruolo leggermente diverso ma cruciale per la storia del diritto.

I commissari giustinianei, guidati da Triboniano, ricevettero l'ordine esplicito dall'imperatore (nella costituzione Deo Auctore) di non cancellare i nomi dei giuristi classici dalle cui opere venivano estratti i singoli passi. Ogni frammento inserito nei 50 libri del Digesto è quindi preceduto da un'inscriptio che indica:

  1. Il nome del giurista autore del testo (es. Ulpiano, Papiniano, Gaio, Paolo).
  2. Il titolo dell'opera originaria (es. Libri ad Sabinum, Libri ad Edictum, Responsa).
  3. Il numero del libro specifico da cui è stato prelevato il brano.

Esempio (D. 1.1.1 pr.): Ulpianus libro primo institutionum. (Ulpiano, nel primo libro delle sue Istituzioni).

Sebbene l'inscriptio sia formalmente presente, i compilatori giustinianei hanno spesso tagliato, modificato o interpolato il testo interno del frammento per adattarlo alle esigenze del diritto del VI secolo, eliminando le opinioni ormai obsolete. Tuttavia, essa è rimasta intatta nella maggior parte dei casi[2].

Importanza scientifica e storiografica

L'inscriptio è lo strumento principale della critica interpolazionistica e della moderna scienza del diritto romano. Senza di essa, l'opera di studiosi come Otto Lenel (autore della fondamentale Palingesia Iuris Civilis) sarebbe stata impossibile[3]. Grazie alle inscriptiones, gli storici sono riusciti a isolare i frammenti sparsi nel Digesto e "rimontarli" nell'ordine originario in cui i giuristi classici li avevano scritti, studiare l'evoluzione del pensiero di un singolo giurista e a comprendere la struttura profonda di opere perdute (come i commentari all'Editto del Pretore)[4].

Note

  1. ↑ E. Volterra, «Il problema del testo delle costituzioni imperiali», in AA.VV., La critica del testo, Firenze 1971, II, 948 [= Id., Scritti giuridici, Napoli 1994, VI, 130].
  2. ↑ A. Bernier, Il problema delle inscriptiones del Codice Teodosiano, Koinonia - Rivista dell'Associazione di Studi Tardoantichi, 2018.
  3. ↑ Otto Lenel, Palingenesia Iuris Civilis (2 voll., Lipsia, 1889).
  4. ↑ Franz Wieacker, Textstufen klassischer Juristen, Gottinga, 1960..

Voci correlate