Legge Scelba
| Legge Scelba | |
|---|---|
![]() | |
| Titolo esteso | Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione |
| Stato | Italia |
| Tipo legge | Legge ordinaria |
| Legislatura | I Legislatura |
| Proponente | Mario Scelba |
| Promulgazione | 20 giugno 1952 |
| A firma di | Luigi Einaudi |
| Testo | |
| su normattiva.it | |
La legge Scelba (formalmente legge 20 giugno 1952, n. 645) è una legge della Repubblica Italiana di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione italiana che, tra l'altro, introdusse il reato di apologia del fascismo.
Descrizione
La legge Scelba, ancora in vigore, è una legge italiana emessa nel secondo dopoguerra. La norma vieta la riorganizzazione in qualunque modo del partito fascista.
La legge punisce l’apologia del fascismo (Art. 4) e chi organizza manifestazioni e pubbliche riunioni che richiamano principi e gesti del disciolto partito fascista (Art. 5).
Le sanzioni includono multe e la reclusione.
Passaggi rilevanti
Di seguito alcuni passaggi rilevanti della legge:
- Art. 1 “(Riorganizzazione del disciolto partito fascista)”, che recita:
«Ai fini della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione o un movimento persegue finalita' antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politico o propugnando la soppressione delle liberta' garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attivita' alla esaltazione di esponenti, principii, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista.”»
- Art. 4 “(Apologia del fascismo)”, che recita:
«Chiunque, fuori del caso preveduto dall'Art. 1, pubblicamente esalta esponenti, principii, fatti o metodi del fascismo oppure le finalita' antidemocratiche proprie del partito fascista e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire cinquecentomila.
La pena e' aumentata se il fatto e' commesso col mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione o di propaganda.
La condanna importa la privazione dei diritti indicati nell'art. 28, comma secondo, n. 1, del Codice penale per un periodo di cinque anni.»
La pena e' aumentata se il fatto e' commesso col mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione o di propaganda.
La condanna importa la privazione dei diritti indicati nell'art. 28, comma secondo, n. 1, del Codice penale per un periodo di cinque anni.»
- Art. 5 “(Manifestazioni fasciste)”, che recita:
«Chiunque con parole, gesti o in qualunque altro modo compie pubblicamente manifestazioni usuali al disciolto partito fascista e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire cinquantamila.»
- Art. 8 “(Procedimenti cautelari in materia di stampa)”, che recita:
«Anche prima dell'inizio dell'azione penale, l'autorita' giudiziaria puo' disporre il sequestro dei giornali, delle pubblicazioni o degli stampati nell'ipotesi del delitto preveduto dall'art. 4 della presente legge.
Nel caso previsto dal precedente comma, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorita' giudiziaria, il sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni periodiche puo' essere eseguito dagli ufficiali di polizia giudiziaria, che debbono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, farne denuncia all'autorita' giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo di ogni effetto.
Nella sentenza di condanna il giudice dispone la cessazione dell'efficacia della registrazione, stabilita dall'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, per un periodo da tre mesi a un anno e, in caso di recidiva, da sei mesi a tre anni.»
Nel caso previsto dal precedente comma, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorita' giudiziaria, il sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni periodiche puo' essere eseguito dagli ufficiali di polizia giudiziaria, che debbono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, farne denuncia all'autorita' giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo di ogni effetto.
Nella sentenza di condanna il giudice dispone la cessazione dell'efficacia della registrazione, stabilita dall'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, per un periodo da tre mesi a un anno e, in caso di recidiva, da sei mesi a tre anni.»
NOTE: Riferimento
Voci correlate
Altri progetti
Wikiquote contiene citazioni di o su Legge Scelba
