Lex Varia

La Lex Varia de maiestate è una legge dell'antica Roma, risalente al 90 a.C. e attribuita al tribuno Q. Vario Ibrida. Essa si riferiva a coloro che avessero condotto, ope et consilio, gli alleati di Roma a prendere le armi contro di essa. La Lex Varia fu emanata in un contesto di emergenza, con l'obiettivo di arginare il fenomeno di rivolta della plebe urbana che ebbe luogo durante la Guerra sociale, soprattutto nel suo primo anno (90-89 a.C.).

Contesto storico

Nel 90 a.C. furono istituiti, mediante un'apposita lex Varia, tribunali speciali destinati a giudicare i Romani che avessero sollecitato gli Italici alla rivolta. Gli anni compresi tra il 91 e l'89 furono particolarmente difficili per la Repubblica: la società romana era profondamente divisa tra sostenitori e oppositori della proposta di estensione della cittadinanza agli Italici.

Di particolare rilievo, in tal senso, è la figura di Marco Livio Druso, eletto tribuno della plebe nel 91 a.C. e fautore di un complesso programma riformistico che comprendeva, tra l'altro, la concessione della cittadinanza agli Italici. Tale proposta non giunse mai ad essere votata: il ceto senatorio, deciso a ostacolare con ogni mezzo l'attuazione di tale provvedimento, vi si oppose fermamente. Druso fu ritrovato morto pochi giorni dopo aver presentato la sua proposta in Senato.

Subito dopo, e per maggiore sicurezza, furono istituite le quaestiones; la tensione sociale così accumulata non poté che sfociare nella rivolta, segnando l'inizio della Guerra sociale, che si protrasse per i due anni successivi, concludendosi solo con l'emanazione della lex Iulia (90 a.C.) e della lex Plautia Papiria (89 a.C.), le prime concessioni in materia di estensione della cittadinanza.

La lex Iulia estendeva infatti tale privilegio agli Italici che non si fossero ribellati e ai Latini; la lex Plautia Papiria, invece, a coloro che si fossero presentati dinanzi al censore entro sessanta giorni. Una conquista che le città italiche, riunite in una federazione per far fronte all'offensiva romana, ottennero a prezzo di sanguinose battaglie.

L'introduzione della lex Iulia segna, di fatto, la fine della Guerra sociale: da quel momento in poi, secondo Badian, non fu più possibile servirsi della lex Varia come strumento per eliminare personaggi scomodi dalla scena politica, condannando all'esilio chi si dichiarasse favorevole all'estensione della cittadinanza – e dei benefici ad essa connessi – ai popoli italici.

Nota bene: secondo Asconio, la lex Varia sarebbe stata approvata dopo lo scoppio della Guerra sociale e, per di più, in modo probabilmente illegale. Poiché la guerra ebbe inizio ufficialmente nel 91 a.C., la versione di Asconio sembra più attendibile rispetto a quella di Appiano. Ciò nonostante, la lex Varia è talvolta considerata come una delle cause scatenanti della Guerra sociale.

Istituzione

La lex Varia, si è detto, disciplinerebbe una fattispecie giuridica già coperta. L'istituzione di tribunali speciali al fine di discutere questioni altrimenti impossibili da dirimere non era un fatto inedito: casi analoghi si erano già verificati con le leges Peducaea [113], Mamilia [109] e Pompeia de vi (52 a.C.); quest'ultima, in particolare, ebbe l'effetto di inasprire le pene già previste in materia e di snellire il relativo procedimento giudiziario. Ragioni simili, come si vedrà in seguito, non potranno essere addotte per motivare il ricorso alla lex Varia.

In apparenza, infatti, si ha l'impressione che essa presenti un carattere di ridondanza rispetto a provvedimenti analoghi preesistenti, in primo luogo la lex Appuleia Saturnina. Tale equivoco è dovuto al fatto che il precetto sanzionatorio nei confronti di coloro che dessero man forte a nemici di Roma – qui hostem concitaverit – è già presente nelle XII Tavole, nelle quali tale crimine è anzi punito con la pena capitale. In teoria, dunque, non vi sarebbe stato bisogno di emanare un provvedimento ad hoc nel 90 a.C., tanto più che la lex Varia non prevedeva un incremento di pena rispetto a quanto disposto dalle XII Tavole; anzi, piuttosto il contrario, poiché essa sanzionava il crimine con l'esilio e non con la morte.

Su questo punto, tuttavia, la storiografia è discordante: lo stesso Cicerone (Brutus, 305) sostiene che, a seguito di condanne pronunciate in virtù della lex Varia, siano state inflitte pene capitali, e che tale sorte sia toccata allo stesso Vario[1].

Ad ogni modo, l'introduzione della lex Varia non fu dovuta nemmeno a ragioni procedurali: non vi erano vizi di forma nelle leggi precedenti che disciplinavano la stessa materia, e la lex Appuleia Saturnina prevedeva già l'istituzione di una giuria equestre incaricata di esaminare casi analoghi. Pertanto, l'istituzione della lex Varia non può essere ascritta né alla circostanza per cui la materia in oggetto non fosse adeguatamente disciplinata da leggi penali preesistenti, né a un possibile incremento di pena, né, infine, alla necessità di apportare modifiche al procedimento giudiziario vigente.

È chiaro come la creazione di una corte speciale, se già esisteva una quaestio perpetua, fosse quantomeno inusuale. Per sciogliere tale nodo si può ipotizzare che la lex Varia includesse la lex Appuleia, oppure che la lex Varia sia stata sostituita nell'89 o, al più tardi, nell'88 a.C., o ancora che sia stata reintrodotta la lex Appuleia. Quanto sinora osservato condurrebbe, dunque, a ritenere acquisito il carattere di ridondanza della lex Varia rispetto alla lex Appuleia o ad altri provvedimenti analoghi.

Tale conclusione, tuttavia, è probabilmente errata. Per comprenderne le ragioni, occorre far riferimento al contesto storico di emanazione della lex Varia. Come si è detto, il provvedimento vide la luce nel pieno della Guerra sociale, in un momento in cui il malcontento popolare raggiungeva livelli altissimi a seguito della paventata – da parte della plebe, in particolare quella urbana – concessione della cittadinanza ai popoli italici.

Ecco che le ragioni a sostegno della legge di Q. Vario Ibrida assumono una connotazione marcatamente politica, e non meramente tecnica. Come ben evidenziato da Seager, la lex Varia fu istituita per offrire un mezzo d'espressione alla rabbia del popolo, e in qualche misura per esacerbarla, allo scopo di concentrare l'attenzione dell'opinione pubblica su un tema cogente e controverso cui urgeva trovare soluzione: la concessione della cittadinanza agli Italici.

Un progetto di riforma che trovava nell'aristocrazia senatoria – e specialmente negli equites – i suoi primi oppositori. Essi temevano infatti che i membri del ceto possidente italico, una volta acquisito lo status di cittadini pleno iure, avrebbero potuto partecipare alla spartizione dei proventi dell'Impero – bottini di guerra, tasse ecc. – e, soprattutto, avrebbero potuto acquisire un maggiore peso politico, riducendo così l'influenza dell'aristocrazia senatoria romana.

La lex Varia assume, quindi, a tutti gli effetti, i contorni di un provvedimento politico più che meramente giudiziario, concepito per evitare la perdita di potere politico da parte degli optimates. Altro tema di scontro fu quello del voto agli Italici: i conservatori cercarono di limitarne l'impatto inserendo i nuovi cittadini in otto tribù, ma senza successo (per effetto di una legge di Sulpicio Rufo nell'88 a.C.).

La sospensione delle corti ordinarie durante la Guerra sociale

L'istituzione della lex Varia, dunque, pare essere stata imprescindibile, considerato il contesto storico in cui si colloca. Un ulteriore elemento a sostegno di tale tesi risiede nel fatto che, secondo la letteratura sull'argomento, i cosiddetti tribunali permanenti (quaestiones perpetuae) non erano attivi in tempo di guerra, come sottolinea Cicerone[2]; ciò è da ascriversi al fatto che i detentori dell'imperium, impegnati nelle campagne militari, fossero costretti ad allontanarsi da Roma e, di conseguenza, ad assentarsi dalle corti giudiziarie.

Da ciò derivava l'impossibilità, negli anni della Guerra sociale, di fare ricorso alle corti ordinarie per dirimere questioni di diritto penale; il che spiega la necessità di istituire un tribunale speciale per sanzionare chi si rendesse colpevole di fornire aiuto ai ribelli, comminando loro la pena dell'esilio.

La corte istituita in virtù della lex Varia rimase dunque attiva per tutta la durata della Guerra sociale, svolgendo una funzione di supplenza rispetto ai tribunali ordinari. Si presume poi che, al termine del conflitto, essa abbia perso efficacia a seguito della restaurazione della lex Appuleia, dalla quale aveva tratto ispirazione e di cui aveva costituito, per così dire, una versione straordinaria.

Crimen varianum: la ratio della lex

L'analisi di E. Badian mette in luce un'ambiguità relativa al concetto di maiestas. Secondo alcuni interpreti, il fatto che Cicerone parli di lex Varia de maiestate lascerebbe intendere che tale legge fosse stata formulata con l'intenzione di disciplinare un'intera serie di fattispecie criminose, e non soltanto il crimen Varianum in senso stretto, consistente – come si è visto – nella condanna all'esilio dei sobillatori e dei sostenitori della plebe urbana.

Tuttavia, Badian evidenzia come il termine maiestate debba essere inteso diversamente, nell'accezione di crimen de maiestate, ovvero di proditio, "tradimento": nella fattispecie, verso Roma, un tradimento di cui si macchiavano coloro che si schieravano dalla parte dei nemici dell'Impero.

Si è osservato, a tal proposito, che la lex Varia fu concepita con il fine specifico – e illegittimo – di servirsi di strumenti giudiziari, ossia delle corti, per fini politici: l'eliminazione dei sostenitori della plebe insorta (Gruen). Si può persino ipotizzare che la lex Varia sia stata utilizzata anche dopo la reintroduzione delle corti ordinarie, in ragione della sua efficienza.

Secondo Appiano, la lex Varia serviva a rafforzare il controllo equestre dello Stato. Lo studio di tale quaestio consente, in ogni caso, di far luce sul periodo storico in cui essa fu istituita, coincidente – come si è detto – con il tribunato di Q. Vario, suo promotore, che va dal dicembre del 91 al dicembre del 90 a.C.; la legge, con ogni probabilità, fu approvata nei primi mesi del 90 come legge speciale.

Processi

Nel presentare il suo primo ingresso al foro, Cicerone scrive dell'assenza di M. Antonio (Marco Antonio Oratore): dov'era? Sappiamo che egli fu a Roma nel 90-89 a.C.: "genu mehercule M. Antonium vidi, cum contente pro se ipse lege Varia diceret, terram tangere"[3]. L'ipotesi dell'esilio è da scartare. In modo poco convincente Scholz sostiene che l'assoluzione di Antonio sia anteriore all'assunzione della toga virilis da parte di Cicerone; ma vi è incertezza sulla data di tale assunzione. Forse nel 90 Antonio era semplicemente fuori città per impegni personali; ad ogni modo, il suo processo dovrebbe appartenere a una prima fase di applicazione della lex Varia.

Vario stesso fu processato in virtù della propria legge in un momento imprecisato tra la fine del 90 e l'89 a.C., come riportato da Cicerone[4], e comunque dopo aver perso l'immunità giudiziaria dovuta alla sua carica di tribuno della plebe. Il processo contro Vario deve essere avvenuto dopo la lex Plautia – ma secondo altri prima. Cicerone non menziona arringhe difensive pronunciate da Vario in propria difesa, il che ha dato adito all'ipotesi che egli abbia accettato l'esilio senza opporre resistenza.

Si è visto che, durante la guerra, le corti ordinarie erano sospese; tuttavia, per Badian, è plausibile supporre che, anche qualora esse fossero state attive, si sarebbe comunque fatto ricorso alla quaestio di Vario, poiché essa aveva dimostrato, in relazione alle fattispecie del caso, di essere più efficiente delle corti ordinarie.

A seguito dell'istituzione delle quaestiones, l'ira degli Italici e dei loro sostenitori si esacerbò al punto da costituire, secondo alcune tesi storiografiche, il casus belli che diede inizio alla Guerra sociale; i numerosi processi, dal canto loro, avrebbero contribuito a prolungarne la durata. Dal punto di vista delle corti, invece, erano proprio gli alleati degli Italici a costituire la causa, se non dello scoppio del conflitto, almeno del suo protrarsi per oltre due anni; il che rappresentava, di per sé, una ragione sufficiente per guustificare la condanna nei loro confronti.

Condanna che, come si è visto, consisteva nel comminare l'esilio e non la pena capitale. Da un'attenta analisi delle fonti risulta infatti, secondo Seager, che Vario abbia avuto una morte violenta, ma senza che ne siano specificate le circostanze. L'unica certezza in tal senso è che egli fu condannato per effetto della sua stessa legge ("Q. Vario sua lege damnatus excesserat", Brut. 305), il che spiega il suo allontanamento forzato da Roma.

Secondo le tesi storiografiche prevalenti, il processo a Vario deve essersi tenuto dopo l'istituzione della lex Plautia, che modificava la lex Varia nella composizione della corte secondo gli interessi della nobiltà. Probabilmente egli fu processato per aver imposto la legge con forza contro un veto. Per quanto riguarda la darà del processo, da ciò che leggiamo in Cicerone, non si può escludere il 90 a.C.

Tra le possibili accuse mosse a Vario vi era quella di aver causato la Guerra sociale, come riporta Cicerone: "summo cruciatu supplicioque Q. Varius, homo importunissimus, periit; si quia Drusum ferro, Metellum veneno sustulerat, illos conseruari melius fuit quam poenas sceleris Varium prendere"[5].

In relazione al tema della pena inflitta a Vario, Theodor Mommsen cambiò opinione nel tempo – forse, come egli stesso riconobbe, per effetto dell'età e della fallibilità del giudizio: in giovinezza sosteneva che Vario fosse stato esiliato; in età matura, che fosse stato ucciso. Dal canto suo, Cicerone quasi certamente non intendeva indicare – con il termine excesserat – che Vario fosse stato condannato alla pena capitale. L'ipotesi attualmente più accreditata in campo storiografico è che egli sia stato esiliato, non ucciso, e che sia forse morto durante la guerra civile.

Sempre sul tema dell'esilio in relazione alla lex Varia, Asconio scrive: "memoria teneo, cum primum senatores cum equitibus Romanis lege Plotia iudicarent, hominem dis ac nobilitati perinuisum Cn. Pompeium causam lege Varia de maiestate dixisse"; il personaggio in questione è presumibilmente Cn. Pompeius Strabo (Gneo Pompeo Strabone), il cui processo dovrebbe essersi tenuto nell'88 a.C.

Ancora sul tema dell'esilio, occorre ricordare che Publio Sulpicio Rufo, amico di L. Crasso (Marco Licinio Crasso) e dei Metelli (Caecilii Metelli), propose la richiamata degli esuli e, nell'88, da tribuno, sostenne Gaio Mario. Perché, allora, una simile proposta? È possibile che essa riguardasse esuli che nulla avevano a che vedere con la lex Varia; è scritto, infatti, che costoro non avevano mai avuto un giusto processo. Vi fu poi il tentativo di riunire tali esuli con i Latini e con gli Italici colpiti dalla lex Licinia Mucia del 95 a.C., che privava della cittadinanza coloro che si fossero registrati illegalmente, e dall'editto censorio del 92, emanato dalla fazione dei Metelli.

Altri accusati ex lege Varia furono: M. Aemilius Scaurus (Marco Emilio Scauro, console nel 115 a.C.), C. Aurelius Cotta (Gaio Aurelio Cotta) e L. Mummius Achaicus (Lucio Mummio Acaico).

Note

  1. ↑ Gelzer, Kleine Schriften II, 117; cfr. infra, “Processi variani”
  2. ↑ Brut. 304-5
  3. ↑ Tusc. disp. II 57
  4. ↑ Brut. 305
  5. ↑ De natura deorum, III 81

Bibliografia

  • E. Badian, Quaestiones Variae, in Historia, 1969, XVIII, pp. 447-491
  • Cicerone, Brutus; Orator, with an English translation by G. L. Hendrickson [per Brutus], with an English translation by H. M. Hubbell [per Orator] - London : Heinemann ; Cambridge (Mass.) : Harvard University press, 1939
  • Cicerone, Bruto, introduzione, traduzione e commento di R. R. Marchese - Roma : Carocci, 2011
  • Cicerone, De natura deorum ; Academica, with an English translation by H. Rackham - London : Heinemann ; Cambridge (Mass.) : Harvard University press, 1933
  • Cicerone, De natura deorum, M. van den Bruwaene, Bruxelles : Latomus, 1970-1986
  • Cicerone, Tusculan disputations, with an English translation by J. E. King - London : Heinemann ; Cambridge (Mass.) : Harvard University press, 1927
  • Cicerone, Tuscolane, Libro II, testo. introd., versione e commento a cura di A. Grilli - Brescia : Paideia, 1987
  • S. A. Cook, F. E. Adcock, M. P. Charesworth, The Cambridge ancient history, IX, first edition 1932
  • E. S. Gruen, The Lex Varia in The Journal of Roman Studies, 1965, pp. 67-73
  • G. Rotondi, Leges publicae populi romani, 1962
  • R. Seager, Lex Varia De Maiestate in Historia, 1967, pp. 37-43