Onofrio Fanelli

Onofrio Fanelli

Onofrio Fanelli (Castellana Grotte, 27 settembre 1926 – Roma, 17 ottobre 2021) è stato un magistrato e giurista italiano.

Biografia

Entrò in magistratura a 27 anni, diciassettesimo del suo concorso. Svolse la maggior parte della sua carriera presso la Corte suprema di cassazione, dove divenne presidente di sezione. Fu nominato direttore dell'Ufficio del Massimario e direttore del Centro Elettronico di Documentazione (CED) della Corte di cassazione[1].

Per oltre 60 anni lavorò nella redazione della rivista giuridica Il Foro Italiano e dal 1960 ne diresse Il repertorio, pubblicazione che seleziona e raccoglie normativa, giurisprudenza e dottrina. Dal 1995 al 2008 fu presidente del Centro nazionale di studi di diritto del lavoro «Domenico Napoletano», associazione con finalità di promuovere l'incontro tra magistratura, avvocatura, accademia ed operatori giuridici[2]

Dopo il pensionamento venne designato dal Consiglio Superiore della Magistratura quale commissario ad acta per l'ottemperanza di delibere concernenti la nomina dei capi di alcuni importanti uffici giudiziari italiani[2]. Come magistrato, diede il suo contributo in tutte le sezioni della Corte di cassazione, ivi comprese le sezioni unite, ma fu soprattutto nella sezione lavoro – da lui presieduta – che spese la sua attività di magistrato.

Tra le sentenze di cui è stato estensore si annoverano alcune pronunce che, tra gli anni Ottanta e Novanta, contribuirono alla parificazione, per via giurisprudenziale, della posizione delle lavoratrici a quella dei lavoratori: estensione dell'indennità di maternità alla lavoratrice in stato di gravidanza che, all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, si trovi in aspettativa politica o sindacale non retribuita (Cass. civ., sez. un., 16.3.1993 n. 3092)[3]; estensione del diritto di congedo post partum anche alla lavoratrice che riceva un minore in affidamento preadottivo, durante i tre mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella sua famiglia (Cass. civ., sez. un., 11.4.1990 n. 3073);[4] inefficacia del licenziamento della lavoratrice in stato di gravidanza o puerperio (Cass. civ., sez. un., 21.8.1990 n. 8535[5]).

Fu estensore anche della sentenza sull'unificazione ex lege di più contratti a termine e retribuibilità degli intervalli non lavorati (Cass. civ., sez. un., 5.3.1991 n. 2334)[6] e sui limiti del risarcimento del danno ex art. 18 dello statuto dei lavoratori (Cass. civ., sez. un., 29.4.1985 n. 2762).[7] Sua fu la sentenza in materia di risarcibilità del danno da perdita di chance, principio seguito dalla giurisprudenza successiva (Cass. civ., sez. lav., 19.12.1985 n. 6506[8]) e, soprattutto, la sentenza che introdusse per la prima volta, nell'ambito del diritto di sciopero, la distinzione tra «danno alla produzione» e «danno alla produttività» (Cass. civ., sez. lav., 30.1.1980 n. 711)[9], secondo la quale l'esercizio del diritto di sciopero deve ritenersi illecito se, ove non effettuato con gli opportuni accorgimenti e cautele, appare idoneo a pregiudicare irreparabilmente non la produzione, ma la produttività dell'azienda, cioè la possibilità per l'imprenditore di continuare a svolgere la sua iniziativa economica, ovvero comporti la distruzione o una duratura inutilizzabilità degli impianti con compromissione dell'interesse generale alla preservazione dei livelli di occupazione.[10]

Nell'ambito della sua produzione scientifica, pubblicò saggi su numerose riviste giuridiche, principalmente dell'area lavoristica[11][12].

Onorificenze

Note

  1. ↑ Le informazioni presenti in questo capoverso sono contenute nell’articolo di Marco Rossetti dal titolo Onofrio Fanelli-In Memoriam, su giustiziainsieme.it. URL consultato il 23 febbraio 2026.
  2. 1 2 Giuseppe Napoletano in In ricordo di Onofrio Fanelli e Raffaele Foglia, su lavorodirittieuropa.it. URL consultato il 23 febbraio 2026.
  3. ↑ pubblicata sulle seguenti riviste: Il Foro italiano, 1993, parte 1, p. 1860; Giustizia civile, 1993, parte 1, p. 1165; Orientamenti della giurisprudenza del lavoro, 1993, p. 475; Impresa, 1993, p. 2038; Rivista critica di diritto del lavoro, 1993, p. 868; Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 1993, parte 2, p. 305, con nota di Lorenzo Fassina; Massimario di giurisprudenza del lavoro, 1993, p. 522; Assistenza sociale, 1993, parte 2, p. 140; Notiziario di giurisprudenza del lavoro, 1993, p. 548
  4. ↑ pubblicata sulla rivista Il Foro italiano, 1990, parte 1, p. 3056
  5. ↑ pubblicata sulle seguenti riviste: Il Foro italiano, 1990, parte 1, p. 2481; Notiziario di giurisprudenza del lavoro, 1990, p. 535; Massimario di giurisprudenza del lavoro, 1990, p. 427
  6. ↑ pubblicata sulle seguenti riviste: Il Foro italiano, 1991, parte I, p. 1100; Diritto & pratica del lavoro, 1991, p. 1028, con nota di Giorgio Mannacio; Giustizia civile, 1991, parte 1, p. 831; Impresa, 1991, p. 1287; Orientamenti della giurisprudenza del lavoro, 1991, p. 314; Notiziario di giurisprudenza del lavoro, 1991, p. 262; Informazione previdenziale, 1991, p. 424; Il Diritto del lavoro, 1991, parte 2, p. 149; Massimario di giurisprudenza del lavoro, 1991, p. 50; Giurisprudenza italiana, 1991, parte 1, sezione 1, p. 888, con nota di Attilio Offman
  7. ↑ pubblicata sulle seguenti riviste: Il Foro italiano, 1985, parte 1, p. 1290; Il Foro italiano, 1985, parte 1, p. 2247 (massima), con nota di Massimo D'Antona; Massimario di giurisprudenza del lavoro, 1985, p. 181; Massimario di giurisprudenza del lavoro, 1985, p. 340 (massima), con nota di Renato Scognamiglio; Orientamenti della giurisprudenza del lavoro, 1985, p. 579; Notiziario di giurisprudenza del lavoro, 1985, p. 313
  8. ↑ pubblicata sulle seguenti riviste: Il Foro italiano, 1986, parte 1, p. 383, con nota di Anna Maria Princigalli; Giurisprudenza italiana, 1986, parte 1, sezione 1, p. 669; Giurisprudenza italiana, 1986, parte 1, 1, p. 1182 (massima), con nota di Adriano De Cupis; Giustizia civile, 1986, parte 1, p. 1386; Rassegna giuridica dell'energia elettrica, 1986, p. 688
  9. ↑ pubblicata sulle seguenti riviste: Rivista giuridica del lavoro, 1980, parte 2, p. 11; Massimario di giurisprudenza del lavoro, 1980, p. 176, con nota di Valente Simi; Massimario di giurisprudenza del lavoro, 1980, p. 557, con nota di Luisa Riva Sanseverino; Il Foro italiano, 1980, parte 1, p. 25; Orientamenti della giurisprudenza del lavoro, 1980, p. 2; Giurisprudenza italiana, 1980, parte 1, sez. 1, p. 1022, con nota di Giorgio Ardau; Notiziario di giurisprudenza del lavoro, 1980, p. 7; Giustizia civile, 1980, parte 1, p. 803, con nota di Matteo Dell'Olio; Giustizia civile, 1980, parte 1, p. 1088, con nota di Bruno Brattoli; Rassegna giuridica dell'energia elettrica, 1980, p. 34; Il Diritto del lavoro, 1981, parte 2, p. 24
  10. ↑ Le sentenze sono tutte tratte dall’archivio italgiureweb, su italgiure.giustizia.it. URL consultato il 23 febbraio 2026. e possono essere consultate, per esteso o in massima, al seguente link: https://drive.google.com/drive/folders/1zpYmv-XGe89hLRy3c1onb7SRuUHcRQBQ?usp=drive_link
  11. ↑ Cfr. Marco Rossetti, in Onofrio Fanelli-In Memoriam, su giustiziainsieme.it. URL consultato il 23 febbraio 2026.
  12. ↑ Descrizioni dell’uomo che è stato Onofrio Fanelli sono quelle date dal figlio Andrea Fanelli (In ricordo di Onofrio Fanelli, su lamagistratura.it. URL consultato il 23 febbraio 2026.) e da Marco Rossetti, in Onofrio Fanelli-In Memoriam, su giustiziainsieme.it. URL consultato il 23 febbraio 2026.
  13. ↑ In ricordo di Onofrio Fanelli e Raffaele Foglia, su lavorodirittieuropa.it. URL consultato il 23 febbraio 2026.