Percosse
| Delitto di Percosse | |
|---|---|
| Fonte | Codice penale italiano Libro II, Titolo XII, Capo I |
| Disposizioni | art. 581 |
| Competenza | giudice di pace |
| Procedibilità | a querela |
| Arresto | non consentito |
| Fermo | non consentito |
| Pena | reclusione fino a 6 mesi o multa fino a 309 euro |
In diritto penale si definisce percosse il delitto previsto dall'art. 581 del Codice Penale ai sensi del quale: Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 309 euro.
Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.
Il fatto tipico costituente il reato di percosse
Per configurare il reato di percosse, l’oggetto del fatto consiste nel percuotere un individuo, ovvero nel colpirlo o esercitare violenza fisica sul suo corpo.
Se un soggetto subisce lesioni sia di natura fisica sia psichica, le lesioni psichiche non rientrano nel reato di percosse disciplinato dall’art. 581 c.p., che tutela esclusivamente l’integrità fisica della persona.
Bibliografia
Testi normativi
Voci correlate
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