Percosse

Delitto di
Percosse
FonteCodice penale italiano
Libro II, Titolo XII, Capo I
Disposizioniart. 581
Competenzagiudice di pace
Procedibilitàa querela
Arrestonon consentito
Fermonon consentito
Penareclusione fino a 6 mesi o multa fino a 309 euro

In diritto penale si definisce percosse il delitto previsto dall'art. 581 del Codice Penale ai sensi del quale: Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 309 euro.

Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.

Il fatto tipico costituente il reato di percosse

Per configurare il reato di percosse, l’oggetto del fatto consiste nel percuotere un individuo, ovvero nel colpirlo o esercitare violenza fisica sul suo corpo.

Se un soggetto subisce lesioni sia di natura fisica sia psichica, le lesioni psichiche non rientrano nel reato di percosse disciplinato dall’art. 581 c.p., che tutela esclusivamente l’integrità fisica della persona.

Bibliografia

Testi normativi

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