Probatio diabolica

Probatio diabolica (in italiano, prova del diavolo) è una locuzione latina usata per indicare una prova impossibile.[1][2][3]

Descrizione

L'espressione viene usata per indicare una prova impossibile. Quando un sistema giuridico si trova di fronte a questa situazione in genere ricorre all'inversione dell'onere della prova o concede diritti aggiuntivi alla parte che si trova di fronte alla probatio diabolica.

In sostanza la mancanza della prova che contraddice l'affermazione data rende l'affermazione vera in un certo senso. Secondo la tradizione questo uso del termine si collega con l'idea che non vi sono prove per dimostrare che il diavolo esiste. Ma non si può provare che "il diavolo non esiste" in questo modo, quindi non si può escludere che il diavolo esista. Ovvero la pretesa di provare l'inesistenza di un fatto supposto o di una accusa mossa, la quale prova è impossibile da presentare logicamente.

Utilizzi

Si parla di probatio diabolica in relazione all'onere dell'attore di provare il suo diritto di proprietà nel caso intenti un'azione di rivendicazione. Per provare il proprio diritto, in questo caso, non basterà allegare il titolo d'acquisto (ad esempio contratto di compravendita, tipica modalità di acquisto a titolo derivativo), ma bisognerà risalire a chi abbia acquistato la proprietà a titolo originario. L'ordinamento facilita tale compito attraverso l'istituto dell'usucapione, in quanto trascorsi i termini previsti per l'usucapione, avvalendosi magari della successione nel possesso o dell'accessione del possesso, l'attore acquisterà la proprietà a titolo originario.[3]

L'espressione probatio diabolica è anche utilizzata comunemente, nella prassi giudiziaria, come sinonimo di prova giudiziale altamente difficoltosa (seppure tecnicamente possibile), per motivazioni in punto di fatto o di diritto. In questo senso, si può rammentare la prova dell'atto interruttivo della prescrizione estintiva verificatosi mediante un atto di esercizio del diritto che si concreti in un comportamento materiale (es. il passaggio materiale sul fondo servente).

Contrappesi

Data la difficoltà di provare il fatto, nei casi di prova diabolica, come detto sopra, sono talvolta concessi l'inversione dell'onere della prova od altre eccezioni.

Ad esempio in materia brevettuale tocca, secondo le regole ordinarie, al titolare di un brevetto dimostrare che un altro brevetto posteriore lede i suoi diritti, ma si concede un'inversione dell'onere della prova. In tal caso, tocca al secondo che ha depositato il brevetto dimostrare che il prodotto è ottenuto in base ad altro procedimento, senza costringere il primo brevettante a rendere pubblici i suoi segreti industriali. In diritto italiano si vede un'applicazione di questo istituto, per quello che riguarda le azioni petitorie, nell'istituto dell'usucapione (la prova deve riguardare solo gli ultimi 20 anni). Oppure per i beni mobili il principio possesso vale titolo.

Note

  1. ↑ Probatio diabolica - Prova diabolica, su brocardi.it. URL consultato il 17 ottobre 2025.
    «È diabolica (l'utilizzo dell'aggettivo ha origini medievali) la prova di estrema difficoltà, se non addirittura impossibile.»
  2. ↑ Angelo Greco, Cos'è la probatio diabolica?, su laleggepertutti.it, Laleggepertutti S.r.l., 8 maggio 2023. URL consultato il 17 ottobre 2025.
  3. 1 2 Tribunale di Napoli, Sentenza n. 5392/2023, su Diritto Pratico, 25 maggio 2023. URL consultato il 17 ottobre 2025.