Redditi diversi
I redditi diversi, previsti dal sistema tributario italiano agli artt. 67-71 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), costituiscono una categoria di reddito residuale che comprende fattispecie eterogenee non sussumibili nelle altre categorie reddituali previste dal legislatore all’art. 6 del T.U.I.R. per via della mancanza di taluno dei requisiti richiesti.
Benché si tratti di una categoria residuale a chiusura del sistema, il legislatore ha tipizzato, all’art. 67 T.U.I.R., fattispecie tassative produttive di redditi diversi.
L'articolo 67 del TUIR prevede una elencazione tassativa dei redditi diversi, che hanno caratteristiche diverse tra loro in quanto provenienti da diverse fonti produttive di reddito. Nel capoverso del comma 1 è affermato il principio generale per cui i redditi elencati "sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente". Sono, inoltre, considerati redditi diversi i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo, qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del TUIR.[1]
I redditi diversi sono in linea di massima raggruppabili in due grandi categorie, entrambe tassabili per cassa:
- plusvalenze isolate: consistono nel guadagno realizzato mediante un’operazione di vendita di un bene, non riconducibile ad un’attività economica abituale, ad un prezzo superiore a quello versato per il suo acquisto. Non tutte le plusvalenze sono soggette a imposizione fiscale, ma solo quelle che presentano determinate caratteristiche espressamente previste dal legislatore: la precedente formulazione dell'art. 68 riteneva integrata la fattispecie d'imposta quando la plusvalenza era conseguenza di un’operazione di vendita realizzata a fini speculativi; l’elemento soggettivo del fine speculativo, però, poneva delle difficoltà probatorie all’amministrazione finanziaria, per cui il legislatore ha superato tale requisito sostituendolo con altri di natura oggettiva, come il tempo intervenuto tra l’acquisto e la vendita del bene (si tratta di una soluzione normativa che risponde comunque alla ratio per cui è possibile presumere che l’operazione di acquisto e successiva vendita, realizzata in tempi brevi, sia stata posta in essere per fini di lucro esistenti sin dal momento dell’acquisto).[2]
- plusvalenze immobiliari:
- Plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione dei terreni o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili e la successiva vendita (anche parziale) di tali terreni o edifici.
- Plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di immobili acquistati da non più di cinque anni. Vanno esclusi gli immobili acquisiti per successione o delle unità immobiliari urbane adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. Queste ultime non sono plusvalenze tassabili, in quanto non sono considerate di carattere speculativo. Ad esse si applicherà o l'IRPEF ordinaria o l'imposta sostitutiva con aliquota al 26%.
In questi casi, la plusvalenza è costituita dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene (art. 68, co. 1, T.U.I.R.).
Qualora i terreni lottizzati o sui quali sono state eseguite opere intese a renderli edificabili siano stati acquistati oltre cinque anni prima dell’inizio della lottizzazione o delle opere, si assume come prezzo di acquisto il valore normale del terreno nel quinto anno anteriore alla lottizzazione o alle opere (art. 68, co. 2, T.U.I.R.).
Per i terreni acquisiti per successione o donazione: il valore è quello dichiarato nelle relative denunce e atti registrati
Per i terreni edificabili: prezzo acquisto rivalutato (inflazione).
Rideterminazione del costo (terreni) e spese "incrementative" ai fini dell'art. 68 TUIR
Per i terreni (edificabili o agricoli) il contribuente può, in alternativa al costo storico, assumere come valore di acquisto quello risultante da perizia giurata e assoggettato a imposta sostitutiva (c.d. rideterminazione ex art. 7 L. 448/2001). Tale valore sostituisce il costo ai fini del calcolo della plusvalenza.[3][4] La perizia deve essere asseverata e l'imposta sostitutiva versata con le modalità previste dalla normativa. La spesa per la perizia è l'unico onere che può aggiungersi al valore rideterminato.[5][6] Nella determinazione della plusvalenza, l'art. 68 TUIR consente di sommare al costo (storico o rideterminato) solo i costi inerenti; rientrano tra le spese incrementate quelle che accrescono stabilmente il valore del bene (ad es. interventi edilizi documentati), secondo l'indirizzo della Cassazione.[7]
Donazione: computo del quinquennio; divisione ereditaria e conguagli; la novità delle plusvalenze da Superbonus
Se l'immobile proviene da donazione, ai fini del requisito temporale la decorrenza dei cinque anni si calcola dalla data di acquisto/costruzione del donante (non dalla donazione), come misura anti-elusiva.[8][9] La divisione ereditaria non integra, di regola, un acquisto a titolo oneroso; i conguagli eventualmente corrisposti generano imponibilità solo pro-quota limitatamente alla parte eccedente rispetto alla quota spettante, secondo i criteri dell’art. 68 TUIR. [10][11] La divisione ereditaria non integra, di regola, un acquisto a titolo oneroso; i conguagli eventualmente corrisposti generano impossibilità solo pro-quota limitatamente alla parte eccedente rispetto alla quota spettante, secondo i criteri dell'art. 68 TUIR.[10][11] La legge di bilancio 2024 ha introdotto la lett.b-bis) nell'art. 67 TUIR: sono imponibili le plusvalenze sulla prima cessione a titolo oneroso di immobili oggetto di interventi agevolati con Superbonus (con coordinamento dell'art. 68), secondo condizioni e decorrenze precisate dall'Agenzia delle Entrate.[12][13]
b) le plusvalenze finanziarie (capital gain). Non si tratta dei frutti dei titoli azionari (dividendi), ma di reddito dovuto alla vendita ad un prezzo superiore di quello di acquisto.
- Plusvalenze derivanti da cessione a titolo oneroso di obbligazioni o di altri strumenti finanziari.
- Plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni (qualificate e non). Se si tratta di partecipazioni non qualificate, la loro cessione a titolo oneroso è tassata con la cedolare secca al 26%. Possibilità di compensazione con minusvalenze nella stessa categoria e riporto in avanti. Se si tratta di partecipazioni qualificate (ovvero attribuiscono percentuale diritti di voto superiore al 2% o rappresentano partecipazione al capitale o al patrimonio superiore del 5% nei mercati regolamentati; tra cui anche altri strumenti finanziari) la cessione sarà assoggettata a tassazione sul 49,72% del valore realizzato, come per i dividendi (concorrerà a formare il reddito per solo il 49,72% del valore della plusvalenza).
- Altre fattispecie di redditi diversi:
a) Quelle derivanti da attività non abituali commerciali e professionali che non presuppongono la tenuta delle scritture contabili b) Immobili situati all'estero c) Utilizzazione di diritti su opere dell'ingegno quando percepiscono terzi d) Vincite e lotterie e) Proventi illeciti non rientranti in altre categorie.
Come formula di chiusura vengono citati i redditi simili o prossimi a quelli fondiari, di capitali, di lavoro autonomo, di impresa, ma privi di un requisito tipico della categoria e perciò ascritti al novero dei redditi diversi.
Profili controversi
La disciplina sui redditi diversi ha posto delle criticità interpretative sotto diversi profili.
Con riferimento alla cessione infra-quinquennale a titolo oneroso di beni immobili, di cui all’art. 67, co. 1, lett. b) T.U.I.R. (che esclude dall’imposizione “le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari”), si è posta la questione se la plusvalenza così realizzata sia imponibile anche se l’immobile, iscritto al catasto come destinato ad ufficio o a studio privato (categoria A/10), sia stato di fatto adibito ad uso abitativo. La Corte di cassazione esclude che la classificazione catastale possa assurgere a presunzione assoluta circa la destinazione dell’immobile, e ritiene che l’utilizzazione effettiva dell’immobile prevalga sull’iscrizione catastale, con conseguente esclusione dall’imposizione della plusvalenza da cessione dell’immobile accatastato ad uso ufficio ma di fatto adibito ad abitazione. A giudizio della Cassazione, infatti, l’art. 67, nell’escludere dalle plusvalenze tassabili le somme ottenute dalla vendita infra-quinquennale di immobili adibiti ad abitazione principale, non contiene alcun riferimento alla loro categoria catastale. Inoltre, la prevalenza della situazione di fatto sulla categoria catastale è giustificata anche da un’interpretazione sistematica del T.U.I.R., in quanto, in altre disposizioni (art. 10 co. 3 e art. 15 co. 1 lett. b), il legislatore ha specificato il significato di abitazione principale attribuendo rilievo alla situazione di fatto consistente nella dimora abituale in un determinato immobile.[14]
Un altro profilo controverso ha riguardato la natura della plusvalenza conseguente a cessione di terreni lottizzati, qualora i costi di urbanizzazione sostenuti dal contribuente siano stati notevoli e posti in essere all’interno di un affare complesso. La questione assume rilevanza in quanto la qualificazione della plusvalenza incide sulla determinazione della base imponibile, e quindi sulle entrate dell’erario: qualora la cessione sia ascrivibile alla fattispecie di cui all’art. 67, co. 1, lett. a) T.U.I.R. (plusvalenza da cessione di terreni lottizzati o resi edificabili), la plusvalenza è costituita dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente al bene. Al contrario, qualora si riconduca la cessione alla fattispecie di cui all’art. 67, co. 1, lett. i) T.U.I.R. (redditi da attività commerciali occasionali), il reddito imponibile è costituito dalla differenza tra l’ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione. Pertanto, la qualificazione della cessione assume rilevanza in quanto dalla riconducibilità della cessione alla fattispecie di cui all’art. 67, co. 1, lett. a) T.U.I.R. consegue l’applicazione di una disciplina per la determinazione della base imponibile maggiormente favorevole al contribuente, dal momento che, essendo consentita una maggiore deduzione di costi e spese, il reddito imponibile avrà minore consistenza. L’orientamento giurisprudenziale prevalente ritiene che l’attività del proprietario intesa a rendere edificabili i terreni, anche se di natura complessa e di notevole impatto finanziario, deve essere assoggettata ad imposizione ex art. 67, co. 1, lett. a). Ciò in quanto il piano di lottizzazione, consistente nella frammentazione di un terreno di sufficiente superficie in unità distinte, prevede di per sé l’impegno del proprietario alla realizzazione di opere di urbanizzazione concordate con l’autorità urbanistica, per cui alla base stessa della lottizzazione vi è la volontà del proprietario di accrescere il valore dell’immobile mediante il sostenimento di spese atte a rendere il terreno edificabile.[15]
Infine, si è posta la questione se, in caso di cessione entro il termine di cinque anni di un bene immobile acquisito a titolo originario per usucapione, la relativa plusvalenza sia imponibile in quanto reddito diverso ai sensi dell’art. 67, co. 1, lett. b) T.U.I.R. In merito, l’Agenzia delle Entrate ha escluso l’imponibilità della plusvalenza così realizzata quando la cessione ha ad oggetto uno stabile, in quanto la norma in parola avrebbe ad oggetto solo gli immobili acquisiti a titolo oneroso. Viceversa, l’Agenzia delle Entrate considera comunque imponibili le plusvalenze realizzate mediante cessione infra-quinquennale di terreni edificabili usucapiti, in quanto l’art. 67 lett. b) sottopone a tassazione in ogni caso le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.[16]
Proventi illeciti
Un ulteriore profilo problematico riguarda la classificabilità dei proventi illeciti quali redditi diversi.
A seguito di un percorso giurisprudenziale e normativo che ha visto alternarsi orientamenti contrastanti, il legislatore è intervenuto definitivamente nel 2006 con l'articolo 36, comma 34-bis, del D.L. n. 223/2006, norma di interpretazione autentica che chiarisce la tassabilità dei proventi derivanti da attività illecite, stabilendo che se il provento illecito non rientra in una delle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del TUIR, esso è comunque collocabile nella categoria dei redditi diversi.
Nonostante l’intervento chiarificatore del legislatore, il quadro normativo rimane soggetto a interpretazioni contrastanti. Una parte della dottrina osserva che un’interpretazione letterale della norma colloca i guadagni illeciti tra i redditi diversi, a prescindere dalla loro classificabilità come reddito imponibile e suggerisce, piuttosto, un’interpretazione sistematica che limiti l’inclusione tra i redditi diversi ai soli proventi che, pur derivando da attività illecite, presentino i requisiti dell’imponibilità e siano almeno astrattamente idonei a generare reddito[17]. A sostegno di questa tesi viene ricordato il carattere residuale della categoria dei redditi diversi, che non può accogliere fattispecie ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge, e in particolare dall’articolo 67 TUIR[17].
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità adotta in prevalenza un approccio letterale. Già nel 2017 la Corte di Cassazione ha stabilito che i guadagni illeciti sono tassati “per il fatto stesso della loro sussistenza, a prescindere dalla loro provenienza e dalla sussumibilità della fonte in una delle specifiche categorie reddituali di cui all’articolo 6 TUIR, essendo considerati, in via residuale, come redditi diversi”[18]. Con l’ordinanza n. 6093 del 2022, la Suprema Corte ha confermato tale orientamento, ribadendo che i redditi derivanti da attività illecite non devono possedere caratteristiche tali da ricondurli a una delle categorie reddituali tipiche[19].
Secondo parte della dottrina, tassare somme esclusivamente per la loro provenienza illecita, pur non rientrando in alcuna delle categorie tipiche dell’articolo 6 né in quelle residuali dell’articolo 67 TUIR, comporterebbe un trattamento diverso rispetto a redditi analoghi di provenienza lecita; in particolare, il disvalore attribuito dall’ordinamento a una determinata attività determinerebbe automaticamente la tassabilità dei proventi da essa derivante, senza che si renda necessario valutarne preventivamente la capacità di generare reddito imponibile[17].
Alcuni autori osservano che questa configurazione normativa potrebbe assumere una funzione principalmente sanzionatoria, modificando la finalità tradizionale del diritto tributario, che è quella di assicurare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche[20].
2. Regimi di tassazione
In generale, i redditi diversi sono tassati secondo il principio di cassa. Pertanto, devono essere dichiarati nel periodo d’imposta in cui sono effettivamente percepiti. Nel caso, quindi, di riscossione dei corrispettivi in forma parziale (per dilazione di pagamento o rateazioni) deve essere dichiarato il reddito diverso proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d’imposta. Un’eccezione a tale principio è costituita dai redditi diversi di natura finanziaria derivanti da titoli per i quali è stata esercitata l’opzione per il cd. regime del risparmio gestito di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997, che non sono tassati secondo il principio di cassa, ma in base al risultato della gestione maturato nel periodo d’imposta.[21]
Infatti, nell'ordinamento vigente, i redditi di natura finanziaria (redditi che rientrano in due categorie, ossia redditi di capitale e redditi diversi) sono tassati secondo tre distinti regimi.[22]
- Regime dichiarativo, che rappresenta il sistema naturale per la tassazione delle rendite finanziarie. Tale regime conduce alla dichiarazione del reddito da parte del contribuente che pertanto non opta per l'anonimato sui suoi investimenti finanziari. Chi sceglie questo regime deve indicare tutto in dichiarazione dei redditi, procedendo ai versamenti secondo il calendario fiscale.[22]
- Risparmio amministrato, per cui la tassazione avviene immediatamente, per ogni singola operazione, quando i singoli strumenti vengono venduti. Gli adempimenti fiscali sono delegati all'intermediario finanziario, che svolge il ruolo di sostituto di imposta. La tassazione avviene con il sistema dell'imposta sostitutiva: l'investitore andrà a incassare il dividendo al netto dell'imposta sostitutiva. Inoltre, plusvalenze e minusvalenze si possono compensare, ma solo tra redditi diversi di natura finanziaria e se la plusvalenza si realizza in un momento successivo rispetto alla minusvalenza.[22]
- Risparmio gestito, regime in cui il cliente delega all'intermediario sia la gestione del portafoglio sia i dovuti adempimenti fiscali. L'imposta sostituiva del 26% viene applicata al risultato di gestione maturato durante l'anno solare, dedotti i vari costi di gestione. Se il risultato annuale di gestione è negativo, il relativo ammontare potrà essere sottratto da eventuali risultati di gestione positivi degli anni seguenti, non oltre il quarto, andando a ridurre la base imponibile dell'aliquota del 26%, che signfica pagare una imposta più bassa. Questo regime ha un vantaggio rispetto al risparmio amministrato: consiste nel poter compensare le eventuali minusvalenze non solo con le plusvalenza, ma anche con redditi da capitale che confluiscono nel risultato di gestione. Se il rapporto gestito viene chiuso, l'intermediario rilascia una certificazione delle eventuali minusvalenze residue, che si possono dedurre dal risultato positivo di un'altra gestione in regime di risparmio gestito o usare per compensare plusvalenze negli altri regimi.[22]
Vincite da gioco e premi
Nei redditi diversi rientrano altresì le vincite e i premi disciplinati dall’articolo 67, comma 1, lettera d) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) ovvero “le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali”.
Dal punto di vista fiscale si distinguono due regimi impositivi: la ritenuta alla fonte a titolo di imposta e l’imposizione diretta mediante dichiarazione dei redditi[23]. Il Decreto del presidente della Repubblica n. 600 del 1973, all’articolo 30, individua tra i redditi diversi soggetti a ritenuta alla fonte:
- Le vincite provenienti da lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza autorizzati in favore di enti o comitati no profit, per le quali è prevista un’aliquota di ritenuta del 10%;
- i premi conseguiti in giochi o concorsi tenuti nel corso di spettacoli radiotelevisivi, competizioni sportive o altre manifestazioni nelle quali i partecipanti affrontano prove di abilità, di sorte o miste, con un’aliquota pari al 20%;
- per i premi non rientranti nelle categorie sopra menzionate, si applica in via residuale l’aliquota del 25%.
Questa ritenuta, che opera sul valore del premio solo se questo supera la soglia di 25,82 euro, assume carattere di imposta definitiva, esonerando il vincitore da ulteriori adempienti in sede di dichiarazione dei redditi, poiché l’ente organizzatore agisce come sostituto d'imposta.[24]
Diversamente, i premi conferiti per meriti artistici, scientifici o sociali che non derivano da rapporti di lavoro o attività professionali sono soggetti ad imposizione diretta, pertanto è necessario dichiararli in sede di dichiarazione dei redditi (nel modello redditi o modello 730).[25]
Ancora, nell’alveo dell’articolo 67, comma 1, lettera d) del TUIR rientrano le vincite conseguite presso i casinò. È fondamentale specificare che rientrano nei redditi diversi solo le vincite corrisposte da case da gioco estere e quelle conseguite presso casinò privi di licenza attribuita dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM)[26]. Per contro, stando a quanto enunciato dall’articolo 69, comma 1 bis del TUIR, le vincite corrisposte da case da gioco situate in Italia, nei Paesi dell’Unione Europea o facenti parte dello Spazio economico europeo(SEE), non costituiscono redditi diversi. Tali proventi non concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, di conseguenza non sono soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
La scelta del legislatore di mantenere un regime di tassazione piena per le vincite da casinò conseguite fuori dall’Unione Europea e dallo Spazio economico europeo è giustificata dalla necessità di prevenire rischi di riciclaggio, autoriciclaggio e fuga di capitali; pertanto non è stata ritenuta discriminatoria [27].
Note
- ↑ A. Contrino et al., Fondamenti di diritto tributario, CEDAM, 2022.
- ↑ F. Randazzo, Manuale di diritto tributario, Giappichelli, 2023.
- ↑ Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 7 (testo vigente), su Normattiva. URL consultato il 22 novembre 2025.
- ↑ Agenzia delle Entrate – Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni (guida) (PDF), su Agenzia delle Entrate, 26 giugno 2023. URL consultato il 22 novembre 2025.
- ↑ Circolare AE n. 81/E del 6 novembre 2002 – Rideterminazione valori terreni, su MEF–DocTrib, 6 novembre 2002. URL consultato il 22 novembre 2025.
- ↑ Federnotizie – Rivalutazione terreni a regime: principi operativi, su Federnotizie, 3 gennaio 2025. URL consultato il 22 novembre 2025.
- ↑ FiscoOggi – Ristrutturazione rilevante per la plusvalenza (Cass. 16538/2018), su Agenzia delle Entrate – FiscoOggi, 24 marzo 2021. URL consultato il 22 novembre 2025.
- ↑ Agenzia delle Entrate – Circolare n. 28/E del 4 agosto 2006 (PDF), su Agenzia delle Entrate, 4 agosto 2006. URL consultato il 22 novembre 2025.
- ↑ D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 37, c. 38 (testo vigente), su Normattiva. URL consultato il 22 novembre 2025.
- 1 2 G. Beretta, In tema di plusvalenze immobiliari: la divisione ereditaria (PDF), su Rivista Telematica di Diritto Tributario, 21 febbraio 2020. URL consultato il 22 novembre 2025.
- 1 2 Agenzia delle Entrate – Circolare n. 18/E del 29 maggio 2013 (richiami su divisioni con conguaglio), su MEF–DocTrib, 29 maggio 2013. URL consultato il 22 novembre 2025.
- ↑ Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, commi 64–67, su Gazzetta Ufficiale, 30 dicembre 2023. URL consultato il 22 novembre 2025.
- ↑ Agenzia delle Entrate – Circolare n. 13/E del 13 giugno 2024 (plusvalenze post Superbonus), su Agenzia delle Entrate, 13 giugno 2024. URL consultato il 22 novembre 2025.
- ↑ Cass., Sez. V., ord. n. 17528 del 25 giugno 2024
- ↑ Cort. Trib. Reg. di Milano, Sez. XX., sent. n. 3442 del 27 settembre 2021
- ↑ M. Leo, Le imposte sui redditi nel testo unico, Giuffré, 2022.
- 1 2 3 Stefano Loconte, Tassazione dei proventi derivanti da attività illecite ed inquadramento nelle categorie reddituali di cui all’art. 6 T.U.I.R., in Rivista di Giurisprudenza Tributaria, n. 10/2022.
- ↑ Cass. Civ., Sez. V, n. 31026/2017.
- ↑ Cfr. Cass. Civ., Sez. V, n. 6093/2022.
- ↑ Pierluigi Antonini e Andrea Pantanella, Tassazione dei proventi illeciti e reati: doppia punizione e niente “ne bis in idem”, in Rivista di Giurisprudenza Tributaria, n. 12/2020.
- ↑ Giorgio Guglielmo, Redditi di capitale, 21 maggio 2019.
- 1 2 3 4 Amministrato, gestito e dichiarativo: i tre regimi fiscali, su adviseonly.com.
- ↑ A. Contrino et al., Fondamenti di diritto tributario, CEDAM, 2024.
- ↑ Premi e vincite, su agenziaentrate.gov.it.
- ↑ Ministero delle Finanze, Res. n.8/1251 del 28 ottobre 1976.
- ↑ Cfr. Cass. civ., Sez. V, n. 13038/2021 e Cass. Civ. n. 3879/2025.
- ↑ Cfr. Cass. Pen., n. 24589 del 2020.
Bibliografia
- Alberto Pozzo, I redditi diversi: 1974-1991, Padova, Cedam, 1992.
- Ernesto Volpicella, Le plusvalenze della categoria dei redditi divers, Bari, Cacucci, 2001.
- Gianfranco Ferranti, Norberto Arquilla, La tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, Milano, Giuffré, 1998.
- Giovanni Angelini, Gianluca Dan, Angelo Vaccaro, I redditi diversi : redditi di natura fondiaria, redditi da cessioni di partecipazioni e simili, redditi occasionali di impresa e di lavoro autonomo, obblighi di fare, non fare e permettere, altri redditi diversi, formulario : aggiornato con le novita della legge 27 dicembre 2002 n. 289, con le istruzioni al Modello Unico PF 2003 e con le circolari 22 aprile n. 21, 9 maggio n. 27 del 2003, Assago, IPSOA, 2003.
- A. Contrino G. Corasaniti E. della Valle A. Marcheselli E. Marello G. Marini S.M. Messina M. Trivellin, Fondamenti di diritto tributario, Seconda edizione, CEDAM.
- Amministrato, gestito e dichiarativo: i tre regimi fiscali, su adviseonly.com.
- Giorgio Guglielmo, Redditi di Capitale.