Rimanenze
Le rimanenze sono beni che un’impresa possiede alla fine dell’esercizio e che non sono ancora stati venduti, come merci, materie prime o prodotti in lavorazione. Nel bilancio rientrano nell’attivo circolante e rappresentano costi già sostenuti che contribuiranno ai ricavi degli esercizi futuri[1].
Descrizione
Nel bilancio d'esercizio, tali valori contribuiscono a determinare il risultato d'esercizio e, conseguentemente, la tassazione dell’impresa. La normativa nazionale distingue tra il sistema civilistico, orientato alla chiarezza informativa e alla prudenza, e quello fiscale, volto alla determinazione oggettiva della base imponibile.
In Italia, la disciplina si articola su tre livelli:
- i principi contabili nazionali (OIC), applicati dagli OIC adopter;
- i principi contenuti nel Codice civile;
- i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), obbligatori per le società quotate e per altri soggetti (IAS adopter) individuati dal Decreto legislativo 38/2005[2].
Disciplina civilistica e principi contabili nazionali
La normativa civilistica è contenuta negli articoli 2423 e seguenti del Codice civile e nel principio contabile OIC 13.
Le rimanenze figurano nello Stato patrimoniale tra le voci dell’attivo circolante e comprendono:
- materie prime, sussidiarie e di consumo;
- prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
- lavori in corso su ordinazione;
- prodotti finiti e merci;
- acconti.
Escludendo gli acconti, si tratta di beni di proprietà dell’impresa o impiegati nel processo produttivo, oppure destinati alla vendita. Ai fini dell’iscrizione in bilancio devono essere di proprietà dell’impresa, fisicamente esistenti e destinati a un solo ciclo produttivo. Sono escluse le merci di terzi presenti nei magazzini aziendali e quelle di proprietà dell’impresa ma non più nella sua disponibilità[3].
L'OIC 13[4] stabilisce che la rilevazione iniziale avviene nel momento in cui si trasferiscono i rischi e i benefici relativi al bene, principio che riflette la prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica.
La valutazione delle rimanenze finali
La valutazione delle rimanenze deve avvenire al minore tra il costo e il valore di mercato (art. 2426 c.c.), dove per costo si intende il costo di acquisto o di produzione del bene, comprensivo degli oneri accessori.
Il valore di mercato deve riflettere l’andamento effettivo dei prezzi alla data di chiusura dell’esercizio.
Qualora si preveda un ulteriore ribasso dei prezzi, è necessario procedere a una valutazione prudenziale e iscrivere le rimanenze a un valore inferiore, in modo da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale dell’impresa[5].
Nel caso di beni fungibili, il legislatore prevede tre metodi alternativi a quello sopracitato al fine di determinare il costo[6]:
- media ponderata, basato sul costo medio dei vari acquisti;
- FIFO (First In, First Out);
- LIFO (Last In, First Out).
La scelta del metodo è lasciata all’impresa, purché coerente e motivata nelle note integrative[7].
Aspetti fiscali
Le rimanenze finali, valutate dal contribuente, costituiscono le esistenze iniziali dell’esercizio successivo e concorrono alla determinazione del reddito d'impresa.[8]
La disciplina fiscale è contenuta nell’art. 92 del TUIR[9]. Il TUIR impone che le rimanenze siano raggruppate in categorie omogenee per natura e valore, in coerenza con quanto previsto anche dall’articolo 15 del D.P.R. 600/1973[10]. L'omogeneità "per natura" si riferisce alle caratteristiche merceologiche dei beni, mentre quella "per valore" riguarda il loro contenuto economico[11]. Tale criterio assicura la correttezza e la confrontabilità dei valori contabili.
Nel sistema fiscale italiano è generalmente adottato il metodo LIFO a scatti annuale[1], salvo eccezioni per le imprese che utilizzano altri criteri in bilancio.
Il valore unitario medio può essere rettificato se superiore al valore normale medio dell'ultimo mese dell'esercizio; il valore minimo è calcolato moltiplicando la quantità complessiva per il valore normale. Tale regola non si applica ai beni valutati a corrispettivi pattuiti, prezzo al dettaglio o costo specifico[11].
Le rimanenze possono inoltre essere valutate al prezzo al dettaglio, metodo riservato agli esercenti il commercio al minuto, purché ne siano indicate modalità e criteri.
Principi contabili internazionali
Con riferimento ai principi IAS/IFRS, la valutazione delle rimanenze è disciplinata dallo IAS 2, il quale stabilisce che esse siano iscritte al minore tra il costo e il valore netto di realizzo[12].
Il costo delle rimanenze include:
- il costo delle scorte, che comprende tutti i costi sostenuti per portare le scorte alla loro attuale posizione e condizione, includendo costi d'acquisto, costi di conversione e altri costi correlati;
- i costi d'acquisto, che comprendono il prezzo d'acquisto, i dazi all'importazione, le imposte, nonché i costi di trasporto, movimentazione e altri oneri direttamente attribuibili all'acquisizione di materiali, prodotti finiti o servizi;
- i costi di conversione, che comprendono i costi di produzione, sia fissi che variabili.
Per i beni fungibili, lo IAS 2 ammette esclusivamente i metodi FIFO e costo medio ponderato, escludendo il metodo LIFO, in linea con l'obiettivo dei principi internazionali di privilegiare valori correnti[13].
Il valore netto di realizzo è il prezzo di vendita stimato nel normale corso dell’attività, al netto dei costi di completamento e di vendita.
Confronto tra OIC e IAS/IFRS
Il confronto tra OIC 13 e IAS 2 evidenzia una differenza concettuale di fondo:
- l’approccio nazionale (OIC) è improntato alla prudenza e alla tutela dei creditori, coerente con la finalità informativa del bilancio civilistico;
- l’approccio internazionale (IAS/IFRS) privilegia la rappresentazione economica e la comparabilità dei dati, coerente con la logica del mercato dei capitali.
La principale divergenza pratica riguarda il divieto del metodo LIFO nei principi internazionali, ritenuto non idoneo a rappresentare valori economici aggiornati[14].
Note
- 1 2 A. Contrino, E. della Valle, A. Marcheselli, E. Marello, G. Marini, S. M. Messina e M. Trivellin, Fondamenti di diritto tributario, Milano, CEDAM, ottobre 2024, ISBN 9788813386771, p. 208..
- ↑ D.Lgs. n. 38/2005, attuativo del Regolamento (CE) n. 1606/2002.
- ↑ Valerio Antonelli e Raffaele D'Alessio, Rimanenze di magazzino, in IlSole24Ore, Ottobre 2025.
- ↑ 2024 – OIC, su fondazioneoic.eu. URL consultato il 5 novembre 2025.
- ↑ G. FRE’, Società per azioni. Art. 2325-2461. Commentario del codice civile, 1956, pp. 532.
- ↑ D. BALDUCCI, Il bilancio d’esercizio. Principi contabili nazionali e internazionali IAS/IFRS,, Milano, 2007, p. 417.
- ↑ R. D'Alessio, La valutazione delle rimanenze di magazzino nel sistema dei bilanci d’impresa, Torino, 2008, p. 319.
- ↑ Art. 92, comma 7, D.P.R. n. 917/1986
- ↑ D.P.R. 917/1986, art. 92.
- ↑ D.P.R 29/09/1973 n. 600 "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi"
- 1 2 C. D’ATTILIO, Valutare il magazzino, Milano, 2023, p. 120.
- ↑ IAS 2, par. 9.
- ↑ Il Sole 24 Ore, Sistema Frizzera, Stato patrimoniale attivo-rimanenze dimagazzino, Rimanenze: principi contabili internazionali, di Gianluca Dan, Matteo Pozzoli, Michele Iori
- ↑ A. CORTESI, P. TETTAMANZI, C. MANCINI, La valutazione delle rimanenze di magazzino, Contabilità e Bilancio, Milano, 2025, p.164
Bibliografia
- V. Antonelli, R. D’Alessio, Rimanenze di magazzino, in Il Sole 24 Ore, 2025.
- D. Balducci, Il bilancio d’esercizio. Principi contabili nazionali e internazionali IAS/IFRS, Milano, 2007.
- V. Cantino, P. De Bernardi, A. Devalle, Sistemi di rilevazione e misurazione delle performance aziendali, Torino, 2016.
- A. Contrino, E. della Valle, A. Marcheselli, E. Marello, G. Marini, S. M. Messina e M. Trivellin, Fondamenti di diritto tributario, Milano, CEDAM, ottobre 2024.
- G. FRE’, Società per azioni. Art. 2325-2461. Commentario del codice civile, Bologna, 1956
- A. Cortesi, P. Tettamanzi, C. Mancini, La valutazione delle rimanenze di magazzino, Milano, 2025.
- C. D’Attilio, Valutare il magazzino, Milano, 2023.
- OIC, Principio contabile OIC 13 – Rimanenze.
- IASB, International Accounting Standard 2 – Inventories.
- R. D’Alessio, La valutazione delle rimanenze di magazzino nel sistema dei bilanci d’impresa, Torino, 2008, p. 319.