Transfer pricing
L'espressione transfer pricing identifica il procedimento per determinare il prezzo congruo (c.d. "prezzo di trasferimento" o "transfer price") in un'operazione avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di beni, servizi o asset intangibili avvenuta tra entità appartenenti allo stesso gruppo multinazionale e che siano residenti in Paesi diversi (c.d. operazioni cross-border). Le transizioni soggette alla disciplina dei prezzi di trasferimento sono dette operazioni controllate ovvero operazioni fra parti correlate (c.d. “controlled transactions”), le quali si distinguono da quelle che si realizzano tra imprese che non sono tra loro collegate, operando queste ultime in maniera indipendente nello stabilire i termini e le condizioni della transazione[1].
La disciplina dei prezzi di trasferimento, in particolare, si pone l'obiettivo di determinare il prezzo (ovvero, il margine di profitto) espressivo del principio di libera concorrenza (c.d. "arm's length principle") per le transazioni che intercorrono tra due imprese associate e residenti in Paesi diversi: il soggetto economico nelle operazioni controllate, infatti, è comune per entrambe le parti coinvolte e ciò potrebbe configurare un arbitraggio nella ripartizione della base imponibile tra i diversi Stati, a seconda del diverso peso fiscale degli stessi. La determinazione di un prezzo di trasferimento congruo può avvenire attraverso l'utilizzo di cinque differenti metodi, distinti tra metodi tradizionali (Comparable uncontrolled price method o "CUP"; Resale price method o "RPM"; Cost plus method o "CPLM") e metodi reddituali (Transactional net margin method o "TNMM"; Profit split method o "PSM"), sanciti dalle Linee Guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali, aggiornate da ultimo a gennaio 2022[2].
Normativa
La disciplina italiana in materia di prezzi di trasferimento è contenuta all'interno dell'art. 110, comma 7 del TUIR, il quale – a seguito delle modifiche apportate alla lettera della norma da parte dell'art. 59 del Decreto Legge n. 50 del 2017 – dispone che i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito[3].
Il Decreto Ministeriale del 14 maggio 2018 (c.d. Decreto TP), recante le Linee guida per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 110, comma 7 del TUIR, contiene le disposizioni attuative del novellato art. 110, comma 7 del TUIR, in linea con le best practices internazionali[4]: si rileva che il testo di tale decreto è stato oggetto di consultazione pubblica avviata dal Ministero dell’economia e delle finanze.
Identificazione del concetto di controllo
Per l’applicazione dell'art. 110, comma 7 del TUIR, è necessario individuare un rapporto di controllo diretto o indiretto tra le entità coinvolte nella transazione: per aziende appartenenti ad un gruppo, infatti, si intendono tutte le società controllate, società controllanti o società controllate direttamente od indirettamente dallo stesso soggetto.
La nozione di "controllo" ai fini fiscali differisce da quella civilistica contenuta all'interno dell'art. 2359 del Codice civile, potendo ricomprendere – a titolo meramente esemplificativo, non esaustivo – anche le seguenti fattispecie[5]:
- Vendita esclusiva di prodotti fabbricati dall’altra impresa;
- Impossibilità di funzionamento dell’impresa senza capitale, prodotti o cooperazione tecnica forniti dall’altra impresa;
- Diritto di nomina dei membri del consiglio di amministrazione o di altri organi direttivi;
- Relazioni familiari tra le parti;
- Concessione di ingenti crediti o prevalente dipendenza finanziaria;
- Partecipazione a centrali di approvvigionamento o vendita;
- Contratti che creano situazioni monopolistiche.
Ai sensi del Decreto TP, sono soggette alla disciplina dei prezzi di trasferimento anche quelle entità per le quali sussiste una c.d. "influenza dominante", ravvisabile – per esempio – in tutte quelle situazioni in cui una società partecipi nella gestione, nel controllo o nel capitale di un'altra società, sulla base di vincoli azionari o contrattuali: il concetto di "influenza dominante" è da sempre incluso nella Circolare n. 32 del 1980, la quale venne rilasciata al fine di interpretare la prima edizione delle Linee Guida OCSE del 1979[6].
Oneri documentali e protezione da eventuali sanzioni
Ai sensi del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23 novembre 2020[7], le società multinazionali possono produrre una specifica documentazione (c.d. Documentazione Nazionale o Local File e Master File) per poter beneficiare del regime di disapplicazione delle sanzioni per dichiarazione infedele (c.d. penalty protection)[8] nell'eventualità in cui – a seguito di attività di verifica o di accertamento espletate dai funzionari dell'Amministrazione finanziaria – dovesse essere ripreso a tassazione un maggior reddito imponibile.
La predisposizione della TP documentation, da indicarsi preventivamente all'interno del Modello Unico (mediante apposizione del flag del rigo RS106, relativo al possesso della documentazione), ha – in ogni caso – natura opzionale e non obbligatoria.
Note
- ↑ Transfer pricing, su ipsoa.it. URL consultato il 24 gennaio 2026.
- ↑ OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2022, su oecd.org. URL consultato il 24 gennaio 2026.
- ↑ Articolo 110 Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), su brocardi.it. URL consultato il 24 gennaio 2026.
- ↑ Il nuovo Decreto Ministeriale in materia di prezzi di trasferimento (PDF), su pwc-tls.it. URL consultato il 24 gennaio 2026.
- ↑ La nozione di «controllo» nella disciplina del transfer pricing, su gdctax.it. URL consultato il 24 gennaio 2026.
- ↑ Circolare del 22/09/1980 n. 32 - Min. Finanze - Imposte Dirette, su def.finanze.it. URL consultato il 24 gennaio 2026.
- ↑ Attuazione della disciplina di cui all’articolo 1, comma 6, e all’articolo 2, comma 4-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese multinazionali, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 maggio 2018, recante le “Linee guida per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 110 comma 7 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di prezzi di trasferimento”, su agenziaentrate.gov.it. URL consultato il 24 gennaio 2026.
- ↑ Transfer pricing, su mementopiu.it. URL consultato il 24 gennaio 2026.
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Transfer pricing
Collegamenti esterni
- Definizione sul sito Agenzia delle Entrate, su agenziaentrate.gov.it. URL consultato il 27 ottobre 2014 (archiviato dall'url originale il 14 ottobre 2014).
- Linee guida OCSE, su oecd-ilibrary.org.
- Circolare N.16/E del 24 maggio 2022 https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419702/Circolare+N.+16+del+2022+intervallo+di+libera+concorrenza+vers+20+05+2022_.pdf/37198d96-e49a-64be-a62b-45d3cc9f44d0