Uso (diritto)

L'uso è un diritto reale di godimento, disciplinato dagli articoli 1021 e seguenti del codice civile italiano.[1]

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Simile all'usufrutto, l'uso si distingue da quello per i limiti che gli sono imposti, che sono descritti di seguito.

Nel diritto d'uso, l'usuario può servirsi della cosa, e se è fruttifera, può raccoglierne i frutti limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia, valutati secondo la loro condizione sociale.[1] Sono ricompresi nei frutti solo quelli naturali, e non quelli civili, in quanto il diritto, come quello di abitazione, non può essere né ceduto né dato in locazione.[2]

Chi ha l'uso della cosa deve pagare le spese di coltura, le riparazioni ordinarie, ed i tributi; ma se la usa solo in parte, contribuisce in proporzione di ciò che gode.[3]

Il diritto si estingue al pari di quello di usufrutto con la morte del titolare, e pertanto non può formare oggetto di disposizione testamentaria.

Note

  1. 1 2 Art. 1021 codice civile - Uso, su Brocardi. URL consultato il 22 ottobre 2025.
  2. ↑ Articolo 1024 del codice civile italiano.
  3. ↑ Articolo 1025 del codice civile italiano.

Voci correlate

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