Uso (diritto)
L'uso è un diritto reale di godimento, disciplinato dagli articoli 1021 e seguenti del codice civile italiano.[1]
Contenuto
Simile all'usufrutto, l'uso si distingue da quello per i limiti che gli sono imposti, che sono descritti di seguito.
Nel diritto d'uso, l'usuario può servirsi della cosa, e se è fruttifera, può raccoglierne i frutti limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia, valutati secondo la loro condizione sociale.[1] Sono ricompresi nei frutti solo quelli naturali, e non quelli civili, in quanto il diritto, come quello di abitazione, non può essere né ceduto né dato in locazione.[2]
Chi ha l'uso della cosa deve pagare le spese di coltura, le riparazioni ordinarie, ed i tributi; ma se la usa solo in parte, contribuisce in proporzione di ciò che gode.[3]
Il diritto si estingue al pari di quello di usufrutto con la morte del titolare, e pertanto non può formare oggetto di disposizione testamentaria.
Note
- 1 2 Art. 1021 codice civile - Uso, su Brocardi. URL consultato il 22 ottobre 2025.
- ↑ Articolo 1024 del codice civile italiano.
- ↑ Articolo 1025 del codice civile italiano.
Voci correlate
| Controllo di autorità | Thesaurus BNCF 31525 · GND (DE) 4129060-4 |
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