Valore di rimborso
In finanza, il valore di rimborso è il valore che l'ente erogatore di un particolare titolo deve restituire al possessore del titolo stesso alla data di scadenza. Per i titoli azionari, il valore di rimborso è quanto i soci ricevono in caso di scioglimento della società.
Di solito tale valore è equivalente al valore nominale del titolo stesso alla data di estinzione anche se esistono particolari eccezioni, quali ad esempio i titoli a reddito fisso, che potrebbero essere rimborsati ad un valore superiore o inferiore a quello nominale[1].
Nel Diritto tributario, il termine rimborso assume un significato simile, riferendosi alla restituzione da parte dell'Amministrazione finanziaria di somme al contribuente, secondo le condizioni e le modalità previste dalla legge in caso di versamento in eccesso o non dovuto.[2]
Rimborso tributario
Il rimborso tributario è il procedimento formale attraverso il quale l’amministrazione finanziaria restituisce al contribuente le somme che questi ha versato in eccesso rispetto a quanto effettivamente richiesto dalla legge.
In un sistema basato sulla legalità, lo Stato ha il diritto di incassare le imposte[3], ma non può trattenere somme che non gli spettano: di conseguenza, il rimborso non è una concessione, ma un atto necessario per ripristinare la correttezza dei conti tra il cittadino e lo Stato. Questa situazione di "credito" verso il fisco può verificarsi per diversi motivi: un errore materiale nel calcolo o nella compilazione dei moduli, il versamento di un acconto superiore all'imposta definitiva, l'applicazione di una norma poi dichiarata illegittima o semplicemente il riconoscimento di agevolazioni (come deduzioni o detrazioni) che riducono l'imposta dovuta dopo che il pagamento è già avvenuto. [4]
La funzione di questo istituto va oltre la semplice restituzione di denaro. Il rimborso ha l’obiettivo fondamentale di garantire il rispetto della capacità contributiva[5], principio secondo il quale ogni cittadino deve partecipare alle spese pubbliche solo in ragione della propria effettiva ricchezza, e non oltre. Assicurando che l'Erario restituisca ciò che ha incassato indebitamente, il sistema tutela l'integrità del patrimonio del cittadino e mantiene un rapporto di equilibrio e trasparenza tra la pubblica amministrazione e i privati. Senza un meccanismo di rimborso efficiente, il prelievo fiscale rischierebbe di trasformarsi in un'imposizione arbitraria, minando la fiducia dei contribuenti nel sistema fiscale nazionale.[6]
Sebbene il principio della restituzione sia comune a molti ordinamenti, le modalità pratiche variano da Paese a Paese. In Italia, il rimborso è regolato da una serie di norme tributarie precise che definiscono non solo i diritti del contribuente, ma anche le procedure da seguire. Queste regole servono a stabilire con certezza quando un pagamento è considerato "non dovuto" (indebito), quali prove documentali (ricevute, registri contabili) devono essere fornite e, soprattutto, entro quali tempi la richiesta deve essere presentata. L'esistenza di procedure standardizzate è essenziale per evitare trattamenti di favore o decisioni arbitrarie: ogni richiesta viene valutata secondo criteri oggettivi e uguali per tutti, siano essi persone fisiche o imprese.[7]
Nell’ottica dell’ordinamento giuridico italiano, il rimborso tributario non deve essere visto come un evento eccezionale o un'anomalia, bensì come una fase ordinaria e fisiologica della vita fiscale. Dato che il sistema tributario moderno si basa spesso sull'autoliquidazione delle imposte da parte del cittadino (che calcola e versa autonomamente quanto dovuto), la possibilità di commettere errori o di dover effettuare ricalcoli è sempre presente. Il rimborso è quindi lo strumento tecnico che permette di correggere questi disallineamenti, assicurando che l'obbligazione tributaria finale corrisponda esattamente a quanto previsto dalla legge.[8]
In sintesi, l'istituto impedisce che lo Stato si arricchisca ingiustamente a danno del cittadino, trasformando la pretesa fiscale in un rapporto giuridico corretto, verificabile e tutelato in ogni sede, compreso il contenzioso tributario.[9]
Presupposti
Il rimborso tributario può essere richiesto e ottenuto solo quando sono presenti specifici presupposti riconosciuti dalla normativa.
Il primo requisito fondamentale è l’esistenza di un pagamento non dovuto o eccedente, che può essere causato da differenti situazioni: errori materiali nella compilazione della dichiarazione dei redditi, applicazione errata delle aliquote, mancata considerazione di detrazioni o deduzioni, duplicazione di pagamenti, modifiche della normativa fiscale successivamente al versamento oppure ricalcoli da parte dell’amministrazione durante controlli o verifiche interne. In ognuno di questi casi, il presupposto essenziale è che il contribuente abbia versato una somma superiore a quella effettivamente richiesta dalla legge fiscale vigente.[10]
Un secondo presupposto è la tracciabilità dell’eccesso versato, che deve essere dimostrata mediante documenti, registrazioni di contabilità, ricevute di pagamento o elementi dichiarativi. L’amministrazione, infatti, non può procedere al rimborso senza la verifica dell’effettiva eccedenza. È quindi necessario che l’errore o la differenza risulti da atti formali o da controlli successivi, e che sia possibile identificare con precisione l’importo da restituire. La tracciabilità è un elemento fondamentale per la correttezza del procedimento, poiché consente di evitare contestazioni e garantire che la somma rimborsata corrisponda all’indebito accertato. [11]
Un ulteriore presupposto è la presenza di una richiesta conforme alle procedure previste, che deve essere presentata dal contribuente entro i termini stabiliti dalle norme vigenti. Le norme fiscali prevedono infatti limiti temporali per la presentazione delle domande di rimborso, con l’obiettivo di garantire certezza giuridica e una gestione ordinata dei rapporti tra contribuente e amministrazione. La richiesta deve essere formulata in maniera completa e documentata, indicando le motivazioni dell’indebito versamento e allegando le prove necessarie.[12]
La valutazione del rimborso, una volta ricevuta l’istanza, è affidata all’amministrazione competente, che verifica la correttezza dei dati, controlla la documentazione e valuta se tutti i presupposti siano soddisfatti. Questa fase permette di accertare la legittimità della richiesta e di confermare il diritto del contribuente alla restituzione. L’amministrazione può anche avviare ulteriori verifiche, qualora ritenga necessario approfondire aspetti relativi al versamento, alla natura del tributo o alla situazione fiscale complessiva del contribuente.[13]
Infine, un ulteriore elemento da considerare tra i presupposti riguarda la compatibilità del rimborso con altre norme fiscali, come la possibilità di compensazione tra crediti e debiti tributari. In determinati casi, infatti, la normativa può prevedere che l’eccedenza versata venga utilizzata per compensare imposte ancora dovute, anziché essere restituita in via diretta. Questo strumento può semplificare i rapporti tra contribuente e pubblica amministrazione, ma è applicabile solo quando previsto dalle norme fiscali vigenti e nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge.[14]
Il diritto al rimborso d'imposta in Italia
Riferimenti normativi
Il rimborso d'imposta trova il riferimento principale nell'art. 38 del DPR 29 settembre 1973, n. 602, che disciplina la restituzione delle somme versate e non dovute e ne fissa termini e modalità.[15] In via sussidiaria è applicabile l'art. 21, comma 2, del Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che consente la proposizione dell'istanza entro due anni dal verificarsi del presupposto per la restituzione; l'art. 68 del medesimo decreto disciplina l'esecuzione del rimborso a seguito di sentenza passata in giudicato.[16]
Natura giuridica
Il rimborso è qualificato come diritto soggettivo del contribuente volto a prevenire l'arricchimento indebito dell'Erario, non come mera facoltà discrezionale dell'amministrazione finanziaria. Tale qualificazione distingue il debito tributario (potere di prelievo) dall'obbligo, in capo allo Stato, di restituire somme non dovute.[17]
Ambiti di applicazione
Il diritto al rimborso può maturare, tra l'altro, nei seguenti casi:[18]
- versamenti indebitamente effettuati (duplicazioni, acconti eccedenti, errori di calcolo);
- riscossione in assenza di valida base normativa (norma dichiarata incostituzionale ovvero incompatibilità con il diritto unionale);
- sopravvenute modifiche normative o pronunce giurisdizionali che comportino la non debenza del tributo.
Orientamenti giurisprudenziali rilevanti
La giurisprudenza di legittimità ha delineato principi operativi relativi all'ambito di applicazione dell'art. 38 d.P.R. n. 602/1973, alla decorrenza dei termini per la richiesta di rimborso (anche con riferimento alla data del singolo versamento quando la non debenza è immediatamente percepibile) e ai rimedi in caso di inerzia dell'amministrazione (ad es. giudizio di ottemperanza dopo sentenza definitiva).[19]
Rilievo del diritto dell'Unione europea
La Corte di giustizia dell'Unione europea riconosce il diritto al rimborso come conseguenza dell'illegittima percezione di tributi in contrasto con il diritto dell'Unione; le modalità e i termini applicativi sono disciplinati dall'ordinamento nazionale nel rispetto dei principi di effettività ed equivalenza. In materia di IVA il rimborso contribuisce a garantire il principio di neutralità dell'imposta.[20]
Valore sistematico
L'istituto del rimborso assolve una funzione di riequilibrio nel sistema tributario: tutela la capacità contributiva e il principio di legalità, contribuisce alla certezza del diritto e limita l'arbitrarietà nell'azione di prelievo.[21]
Termini per il rimborso ad istanza di parte
L’ordinamento italiano prevede i termini entro cui il rimborso può essere chiesto dal contribuente. Questo istituto è denominato tecnicamente: rimborso su istanza di parte. La scadenza dei termini per la proposizione della domanda di rimborso comporta la perdita del diritto, cioè si configura la Decadenza (diritto) dei termini. La previsione di tali limiti temporali consente di evitare che le situazioni controverse restino incerte per un periodo eccessivamente lungo e ha lo scopo di garantire uno dei principi essenziali dell’ordinamento giuridico italiano: la Certezza del diritto. Il sistema normativo italiano prevede due categorie di termini: sostanziali e processuali. In materia di rimborso, la durata generale dei termini sostanziali, prevista dalla normativa vigente[22], stabilisce che la richiesta di rimborso debba essere presentata all’Agenzia delle entrate entro due anni dalla data di un pagamento che non era effettivamente dovuto, oppure dal momento in cui si verifichi una situazione, prevista dal legislatore, che dà diritto alla restituzione di una somma pagata. La domanda di rimborso può essere accolta, oppure rigettata dall’amministrazione finanziaria; in caso di diniego, esso può essere tacito oppure espresso. I termini processuali sono scadenze stabilite dalle norme al fine di impedire o limitare il compimento di atti del procedimento dinanzi all’autorità giudiziaria.
La materia della decadenza del diritto[23] al rimborso è un tema oggetto di dibattito in ambito giurisprudenziale e dottrinale in quanto presenta delle criticità nell'applicazione delle disposizioni normative.
Ricorso avverso il diniego di rimborso
Il concetto di ricorso in tali specifiche situazioni è disciplinato attraverso alcune normative principali, tra cui il Decreto Legislativo 546 del 1992 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ormai abrogato dal Decreto Legislativo 14 novembre 2024, n. 175, Testo Unico della giustizia tributaria, il Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito. e il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, Istituzione e Disciplina dell’imposta sul valore aggiunto’’, dove viene esplicitato che, in effetti, una volta sorto un credito del contribuente verso l’Erario, quest’ultimo è tenuto a far valere la propria posizione nei confronti dell’Amministrazione finanziaria ai fini dell’ottenimento del credito stesso; attraverso la presentazione di un’istanza di parte o, in casi tassativi, d’ufficio da parte dell’Amministrazione finanziaria.
In seguito, quest’ultima è tenuta a decidere sulla richiesta, configurando o un accoglimento della pretesa del contribuente o il rifiuto, in tutto o in parte, della pretesa del contribuente mediante l’emanazione di un provvedimento di diniego espresso oppure la formazione del silenzio-rifiuto, dove nello specifico l’amministrazione si astiene da qualunque attività.
In materia, il diniego, espresso o tacito, del rimborso del credito di imposta è considerato un atto autonomamente impugnabile, in quanto ricompreso nell’elenco previsto dall’articolo 65 del D.Lgs.175 del 2024 (che ha abrogato il comma 1, dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992).[24]
Nel giudizio sui rimborsi, diversamente da quanto previsto nei giudizi in materia tributaria, il contribuente è titolare di un interesse legittimo pretensivo e pertanto, l’interesse perseguito dal ricorrente, non interessa solo l'annullamento dell’atto, ma in aggiunta anche l’accertamento e l’obbligazione di soddisfare la pretesa a titolo di rimborso; il procedimento che ne consegue assume infatti una natura sia impugnatoria, con un’azione tipica di annullamento, sia di condanna dell’amministrazione competente.[25]
Rigetto espresso della domanda di rimborso
Il rigetto è "espresso" quando la domanda presentata dal contribuente viene rifiutata tramite una comunicazione esplicita della decisione da parte dell’Agenzia delle entrate. La legge [26][27] non richiede che l’atto sia redatto secondo dei requisiti specifici (formali), è sufficiente che presenti una spiegazione essenziale dei motivi del diniego. Questo principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione,[28] la quale ha ribadito che, nei procedimenti giudiziari in materia tributaria, la sostanza dell’atto amministrativo (cioè il contenuto) prevale sulla forma (il rispetto di canoni formali e specifici). Ogni atto, infatti, che stabilisca in modo definitivo la volontà dell’amministrazione di negare la pretesa di un contribuente è da considerarsi un atto impugnabile[29]. Questa disposizione garantisce al contribuente insoddisfatto della risposta dell'Amministrazione la possibilità di rivolgersi al giudice ogni qualvolta la sua pretesa sia definitivamente respinta, presentando un ricorso[30] con il quale si richiede l’annullamento dell’atto amministrativo. La domanda giudiziale deve essere presentata entro sessanta giorni dal ricevimento dell’atto stesso, qualora non venga presentata nel termine stabilito, essa non potrà più essere depositata. Per presentare il ricorso non è sufficiente rispettare le scadenze, è necessario che il contribuente dimostri di avere il diritto al rimborso, fornendo le prove dei fatti che giustificano la sua richiesta.
Ricorso avverso il diniego tacito
La fattispecie del silenzio
La figura del silenzio è nata nell’ambito della giustizia amministrativa per ovviare all’inerzia dell’amministrazione a seguito del ricorso presentato dal privato e garantirgli una tutela maggiore, con la possibilità di agire attraverso un rimedio processuale.
Il silenzio assume una connotazione giuridica solo nei casi in cui la legge gli attribuisce un valore tipico. In tali casi, la norma qualifica il comportamento dell’amministrazione che non abbia provveduto in nessun modo, una volta intercorso un dato termine, come equivalente ad un provvedimento a contenuto positivo (silenzio accoglimento) o negativo (silenzio diniego), ai sensi dell’art. 2, commi 1, 5 e 20 della L. 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.
Con riferimento alla figura del silenzio si sono contrapposti due orientamenti differenti, l’indirizzo dottrinale valuta l’istituto come un “silenzio-rifiuto”, in cui, l’istanza di rimborso presentata dal contribuente, produce l’obbligo in capo all'amministrazione finanziaria di pronunciarsi in merito entro novanta giorni, termine che deve trascorrere per la formazione del diniego tacito e quindi per poter procedere con il ricorso. Il ricorso proposto contro tale silenzio assumerebbe i connotati di un’azione unicamente di accertamento del diritto di credito vantato e non di un’impugnazione a tutti gli effetti.[31]
Il secondo orientamento, giurisprudenziale, in materia ravvisa nel silenzio una forma di rifiuto tipizzato, riconducibile ad un silenzio-rigetto, il quale, avendo valenza di un provvedimento di segno negativo, una volta non impugnato si consoliderebbe e porterebbe direttamente al sorgere dell’obbligazione di rimborso in caso di accoglimento, il ricorso assumere pertanto una natura impugnatoria.[32]
La prescrizione del diritto al rimborso
Per i provvedimenti di diniego tacito, la norma di riferimento è l’articolo 67 D.Lgs. 175/2024, (che ha abrogato il vecchio dall’articolo 21, comma 2, D.Lgs. 546/1992) che afferma che il contribuente possa fare ricorso contro il rifiuto tacito dopo novanta giorni dalla domanda di rimborso, fino a quando il diritto al rimborso non è prescritto, solitamente allo spirare di un termine quinquennale o decennale.
Con riferimento alla natura decadenziale o di prescrizione dei termini ed alla possibilità del giudice di accertare d’ufficio lo spirare del termine, negli anni gli orientamenti basati sulle pronunce della Corte di Cassazione hanno subito delle modifiche.
In effetti, se si predilige l’orientamento “tradizionale”, sostenuto in alcune pronunce come la sentenza 791/2011[33] e l’ordinanza 29508/2021, il giudice potrebbe rilevare d’ufficio suddetto termine, poiché i termini fiscali, come ad esempio quello per chiedere rimborso, riguardano materie indisponibili e sono strettamente collegati all’interesse pubblico. Di conseguenza, qui la decadenza assume un valore pubblicistico e si agisce valutando le decadenze non come eccezioni in senso stretto, ragione per cui il giudice potrebbe rilevarle anche se non eccepite dalla parte.
In modo differente è stato invece stabilito con la sentenza della Cassazione n.8345 del 2020[34], in cui si asserisce che il giudice non possa rilevare d’ufficio la prescrizione del termine, poiché vietato dall’articolo 2938 del codice civile, che afferma che solo la parte interessata, possa eccepire la prescrizione e nel caso in cui essa non lo faccia, il giudice potrà unicamente dichiarare il ricorso inammissibile per tardività. Insistendo sulla valenza della prescrizione come un’eccezione in senso stretto.
Nei confronti del contribuente, quest’ultimo indirizzo, rappresenta sicuramente una maggiore forma di tutela rispetto al precedente, dato che, nel caso in cui l’eccezione di prescrizione non fosse stata eccepita dall’Amministrazione in primo grado, precluderebbe al giudice di rilevarla d’ufficio nei gradi successivi, ai sensi degli artt. 2938 c.c e 112 codice di procedura civile.[35]
Tale normativa deve ritenersi applicabile anche ai casi di mero “accredito parziale”, ovvero in quei casi in cui l’amministrazione si limiti ad accertare e soddisfare la pretesa vantata, solo con riferimento ad una parte della cifra demandata.
In effetti con le ultime pronunce in materia, la Corte di Cassazione (sentenze n. 18892, 23157 e 22595 del 2020 e con l'ordinanza n. 6436 del 2025) ha ribadito che, se l’amministrazione riconoscesse ed agisse con il rimborso di una sola parte della pretesa del contribuente, quel comportamento equivarrebbe ad un diniego (implicito) sulla parte residua non rimborsata. Per tale motivo è necessaria la presentazione di istanza di rimborso entro il termine di sessanta giorni trascorsi dalla formazione del silenzio, per la cifra effettivamente non riconosciuta, per non vedersi poi preclusa la possibilità di presentare ricorso una volta oltrepassato il termine di decadenza.
Rimborso d’ufficio
Il rimborso d’ufficio[36] è la procedura tramite cui il rimborso viene erogato direttamente dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate, senza che sia necessario un atto d’impulso, cioè una richiesta espressa, da parte del cittadino. È un’ipotesi che si può verificare solo quando ricorrano le situazioni previste dalla legge, cioè quando siano stati commessi errori da parte dell’Ufficio, oppure quando siano state versate somme di denaro più elevante rispetto a quanto risulta dalla liquidazione della dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente. Le norme di riferimento per questo istituto sono contenute nel: D.P.R n.602/1973, D.P.R n.600/1973 e nel D.Lgs n. 546/1992.
Note
- ↑ Valore di rimborso su Tuscia Fisco.
- ↑ Rimborso - Enciclopedia, su Treccani. URL consultato il 26 novembre 2025.
- ↑ Luigi Iacobellis, Il fondamento costituzionale della potestà tributaria, in Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Lezione del 6 aprile 2017.
- ↑ VALERIO_ZICARO_TESI_DI_DOTTORATO_L'ATTO_AMMINISTRATIVO_ANTICOMUNITARIO., su dspace.unical.it.
- ↑ Capacità contributiva - Dizionario Giuridico, su Brocardi.it. URL consultato il 26 novembre 2025.
- ↑ DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98 - Normattiva, su www.normattiva.it. URL consultato il 26 novembre 2025.
- ↑ Sentenza 336/1998 (ECLI:IT:COST:1998:336), su cortecostituzionale.it.
- ↑ La compensazione tributaria ed il credito IVA. (PDF), su unitesi.unive.it.
- ↑ Redazione, obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - ripetizione di indebito - oggettivo – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6747 del 21/03/2014, su FOROEUROPEO.IT. URL consultato il 26 novembre 2025.
- ↑ GUIDA DEL CONTRIBUENTE - COME OTTENERE SUBITO I RIMBORSI FISCALI (PDF), su studiotributariovillani.it.
- ↑ Documentazione Economica e Finanziaria - Dettaglio Giurisprudenza, su def.finanze.it. URL consultato il 26 novembre 2025.
- ↑ TERMINI PER CHIEDERE I RIMBORSI FISCALI, su fondazionenazionalecommercialisti.it.
- ↑ Circolare del 10/03/2014 n. 5 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Servizi ai Contribuent, su def.finanze.it.
- ↑ Autorità e consenso nella disciplina della compensazione e dell'interpello (continuazione, anno 2004)-Dip.Scienze Giuridiche-Università degli Studi di Verona, su www.dsg.univr.it. URL consultato il 26 novembre 2025.
- ↑ d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38.
- ↑ d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 21, 68.
- ↑ Cass., sez. V, 14 giugno 2019, n. 14608.
- ↑ Marc Facerias, Vicenç Puig e Eugenio Alcala, Zonotopic Linear Parameter Varying SLAM Applied to Autonomous Vehicles, in Sensors, vol. 22, n. 10, 11 maggio 2022, pp. 3672, DOI:10.3390/s22103672. URL consultato il 28 novembre 2025.
- ↑ Cass., sez. V, 25 gennaio 2018, n. 2533; Cass., sez. V, 15 marzo 2018, n. 1543; Cass., sez. V, 28 dicembre 2018, n. 28367.
- ↑ CGUE, causa C-199/82, San Giorgio, 1983; CGUE, causa C-35/05, Reemtsma Cigarettenfabriken, 2007.
- ↑ Julian Pröbstl, Gaspare Falsitta: Unità e pluralità del concetto di abuso del diritto nell´ordinamento interno e nel sistema comunitario (Rivista di Diritto Tributario 2018, S. 333-350)., in Steuer und Wirtschaft - StuW, vol. 96, n. 1, 1º febbraio 2019, pp. 101–102, DOI:10.9785/stuw-2019-960111. URL consultato il 28 novembre 2025.
- ↑ Testo unico 14 novembre 2024, n. 175
- ↑ La decadenza è un istituto giuridico che comporta la perdita della possibilità di portare a compimento un atto qualora non sia stato compiuto entro un termine perentorio, cioè una scadenza che viene prevista espressamente dalla legge
- ↑ Elencazione degli atti impugnabili, all’art.65 del D.Lgs 175/2024: Atti impugnabili e oggetto del ricorso 1. Il ricorso può essere proposto avverso: a) l'avviso di accertamento del tributo; b) l'avviso di liquidazione del tributo; c) il provvedimento che irroga le sanzioni; d) il ruolo e la cartella di pagamento; e) l'avviso di mora; f) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; g) il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; h) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 46, comma 2; i) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti; l) il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quater della legge 27 luglio 2000, n. 212; m) il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quinquies della legge 27 luglio 2000, n. 212; n) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari; o) la decisione di rigetto dell'istanza di apertura di procedura amichevole presentata ai sensi della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017 o ai sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni di cui l'Italia è parte ovvero ai sensi della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/436/CEE; p) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.
- ↑ M. Basilavecchia, “Funzione impositiva e forme di tutela. Lezioni sul processo tributario”, cit., p. 285; G.M. Cipolla, “La prova nel diritto tributario”, in Dir. prat. trib., 2009, III, p. 545 ss.
- ↑ Dispositivo dell'art. 21 del Codice del processo tributario, abrogato dall'art. 130, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 a decorrere dal 1° gennaio 2026.
- ↑ Legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, art. 25.
- ↑ Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 16/01/2025) 28/03/2025, n. 8180: "Non potendosi attribuire alla motivazione del provvedimento di rigetto (equivalente, peraltro, al cd. silenzio-rifiuto, del pari impugna-bile) il carattere dell'esaustività, può ritenersi adeguata una motiva-zione del diniego che delinei gli aspetti essenziali delle ragioni del provvedimento, e che si fondi sull'insussistenza dei presupposti per il rimborso, richiamando altresì le norme di riferimento e gli eventuali provvedimenti adottati."
- ↑ Atto emanato dalla pubblica amministrazione che può essere contestato dalle parti
- ↑ https://www.brocardi.it/dizionario/3755.html "Atto introduttivo di un giudizio, caratterizzato dal fatto che la parte si rivolge prima al giudice, il quale con decreto fissa la data di comparizione delle parti, e poi procede alla notifica alla controparte del ricorso, unitamente al pedissequo decreto. Si tratta di un atto strutturalmente diverso dalla citazione in quanto non contiene la vocatio in ius ma solo l'editio actionis. In particolare, è l'atto introduttivo del giudizio in Cassazione (366 c.p.c.), del processo del lavoro (414 c.p.c.), del procedimento per ingiunzione (638 c.p.c.) e di tutti i procedimenti di volontaria giurisdizione (737 c.p.c.). Inoltre, assume la forma di ricorso qualsiasi istanza che le parti debbano rivolgere al giudice nel processo esecutivo."
- ↑ F. Gallo, “Il silenzio nel diritto tributario”, in Riv. dir. fin. sc. fin., 1983, I, p. 81.
- ↑ G. Consolo, “Il silenzio in materia di rimborso come provvedimento reiettivo dell’istanza del contribuente”: profili teorici e applicativi, cit., p. 545 ss.
- ↑ “La giurisprudenza di questa Corte relativa all’applicabilità dell’art. 2969 c.c. – dalla quale il Collegio non vede motivo di discostarsi – riconosce al giudice la potestà di rilevare d’ufficio la decadenza quando essa si sia verificata in una materia sottratta alla disponibilità delle parti, avendo ripetute volte precisato che, per materia sottratta alla disponibilità delle parti, ai sensi della norma citata, deve intendersi non solo quella che riguarda diritti per natura loro indisponibili, ma anche quella disciplinata da un regime legale che escluda qualsiasi potere di disposizione delle parti, nel senso che esse non possono derogarvi, rinunciarvi o comunque modificarlo [...] Rientra pertanto in quest’ambito, nella materia tributaria, il regime relativo ai termini entro i quali il contribuente può proporre l’azione di rimborso del tributo indebitamente versato, perché quei termini sono dettati per finalità d’interesse pubblico e di essi neppure l’amministrazione può dunque disporre: con la conseguenza che la decadenza in cui il contribuente sia incorso per mancato rispetto di uno di quei termini, è rilevabile d’ufficio, anche in sede di gravame, salvo che si sia già formato sul punto un giudicato interno (Cass. 8606/96; 11521/04; 1605/08).”
- ↑ “La fattispecie, piuttosto, si prestava all’applicazione dello stesso art. 21, comma 2, che, in materia di ricorso avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di rimborso, determina un termine dilatorio (“… dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d’imposta …”) ed uno decadenziale (“… e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto”), coincidente con il termine di prescrizione del credito d’imposta. Tuttavia, come eccepito dalla contribuente ricorrente, ai sensi dell’art. 2938 c.c., il giudice non può rilevare d’ufficio la prescrizione non opposta. E, nel caso di specie, né la sentenza impugnata, né il controricorso dell’Agenzia hanno dato atto che l’Ufficio, nel giudizio di primo grado, avesse sollevato la relativa eccezione. Ha quindi errato il giudice a quo nella parte in cui, violando l’art. 2938 c.c. e l’art. 112 c.p.c., ha, in via necessariamente implicita, rilevato, d’ufficio e per la prima volta in appello, la prescrizione del credito d’imposta controverso. “In materia di termine per l’impugnazione del silenzio-rifiuto dell’istanza di rimborso ex D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, il ricorso per rimborso è proponibile fino a quando il diritto non sia prescritto.” (Cass., 05/07/2017, n. 16520).
- ↑ Cass., Sez. VI, 28 gennaio 2021, n. 1821; Cass., Sez. VI, 18 maggio 2021, n. 13361. Per la dottrina, C. Pivanti, “La prescrizione dei crediti erariali: questioni aperte e possibili linee di intervento”, in Fisco, 2020, XXXXVI, p. 4445; E. Minervini, “Eccezione di prescrizione” Ancora in tema di versamenti in conto corrente e prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito, in Giur. It., 2020, VIII, p. 1857 ss.
- ↑ A. Contrino G.Corasaniti E. della Valle e A. Marcheselli E. Marello G.Marini S.M Messina M.Trivellin, L'accertamento dei tributi evasi, la riscossione e il rimborso, in Fondamenti di diritto tributario, Wolters Kluwer, p. 470.
Bibliografia
- AA. VV., Fondamenti di Diritto Tributario, CEDAM, 2024, III ed., p. 547.
- Basilavecchia M., Funzione impositiva e forme di tutela. Lezioni sul processo tributario, Giappichelli, 2013, II ed., 314 p.
- Cipolla G.M., La prova nel diritto tributario, in Diritto e Pratica Tributaria, 2009, a. III.
- Consolo G., Il silenzio in materia di rimborso come "provvedimento" reiettivo dell'istanza del contribuente, in GT, vol. 27, fasc. 6, 2020, pp. 548-555.
- Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ord., 11 marzo 2025, n. 6436.
- Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Sent., 14 gennaio 2011, n. 791.
- Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Sent., 29 aprile 2020, n. 8345.
- Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Sent., 11 settembre 2020, n. 18892.
- Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Sent., 16 ottobre 2020, n. 22595.
- Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Sent., 22 ottobre 2020, n. 23157.
- Decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 633.
- Decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 602.
- Decreto Legislativo, 31 dicembre 1992, n. 546.
- Decreto Legislativo, 14 novembre 2024, n. 175.
- De Nova G., Codice civile e leggi collegate, Zanichelli, 2025.
- Ferri C., Codice civile di procedura civile e leggi collegate, Zanichelli, 2025.
- Gallo F., Il silenzio nel diritto tributario, in Rivista di Diritto Finanziario e Scienza delle Finanze, 1983, a. I, p. 81.
- Legge 7 agosto 1990, n. 241.
Sitografia
- https://redazionefiscale.it
- https://www.boa.unimib.it/handle/10281/492599
- https://www.byterfly.eu
- https://amsdottorato.unibo.it
- Rimborsi: la decadenza dei termini non può essere mai oltrepassata, su fiscooggi.it.
- DeJure, su dejure.it.